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Sentenza

Sentenza n. 1167/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento o l’accertamento dell’illegittimità - dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Montefiascone del 2 agosto 2024, n. 13, avente a oggetto: “deroga temporanea limiti emissioni sonore”; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi o consequenziali, nonché per il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente patito dai ricorrenti.

Giustizia amministrativa202409139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di autorizzazione temporanea in deroga ai limiti di emissione acustica per manifestazioni musicali durante la Fiera del Vino

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (residenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza sindacale che autorizzava l’Associazione Pro Loco a svolgere attività rumorose temporanee, anche in orario notturno, in deroga ai limiti acustici. Hanno dedotto: violazione dell’art. 17, comma 5, l.r. Lazio n. 18/2001 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, per mancata considerazione del riposo dei residenti e mancato equilibrato contemperamento con l’interesse turistico; violazione degli artt. 7, 9 e 10 l. n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio e mancata considerazione delle osservazioni dell’associazione; incompetenza relativa del Sindaco, in assenza dei presupposti di contingibilità e urgenza, in rapporto alle competenze del funzionario; eccesso di potere per sviamento, poiché il Comune avrebbe previamente affidato a un tecnico di propria fiducia la predisposizione della documentazione necessaria all’autorizzazione, orientando il procedimento verso il rilascio della deroga. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale derivante dalle immissioni sonore e, quanto all’associazione, per il danno all’immagine e alla reputazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell’associazione, ritenendo che la lesione dedotta riguardasse direttamente e individualmente le persone fisiche residenti, titolari dell’interesse oppositivo a non subire immissioni sonore eccedenti i limiti consentiti. Ha escluso l’interesse all’annullamento dell’ordinanza, ormai priva di effetti alla data del ricorso, ma ha riconosciuto l’interesse all’accertamento della sua illegittimità in funzione della domanda risarcitoria. Nel merito ha ritenuto illegittima l’autorizzazione per violazione della disciplina regionale e per sviamento: l’art. 17 l.r. Lazio n. 18/2001 impone che l’autorizzazione sia rilasciata sulla base della relazione tecnica del richiedente, previo parere ARPA, tenendo conto della tutela del riposo; invece il Comune, che aveva anche organizzato e patrocinato le manifestazioni, aveva incaricato direttamente un tecnico per predisporre la documentazione, assumendo un ruolo sostanziale nella formazione dell’istanza poi formalmente presentata dalla Pro Loco. Tale condotta ha compromesso l’imparzialità del procedimento e ha evidenziato che l’autorizzazione era funzionale a rimuovere un ostacolo burocratico alla manifestazione già perseguita dall’ente. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. È stata accolta la domanda risarcitoria proposta dalle persone fisiche: trattandosi di interesse oppositivo, era sufficiente accertare la lesione della situazione di vantaggio già goduta, senza un giudizio prognostico sulla spettanza di un’utilità futura. L’illegittimità dell’atto, la violazione di regole chiare e cogenti di imparzialità e la mancata prova dell’errore scusabile hanno consentito di ravvisare la colpa dell’amministrazione. Il danno non patrimoniale da lesione della tranquillità domestica, del riposo notturno e delle abitudini di vita è stato riconosciuto sulla base delle immissioni abnormi, della prossimità delle abitazioni e delle comuni nozioni di esperienza, e liquidato equitativamente in euro 400 per ciascuno dei sei ricorrenti persone fisiche, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. Il Comune è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. h), l. n. 447/1995

    Sono di competenza dei comuni [...] l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite [...] per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

    Attribuisce ai comuni la competenza ad autorizzare, anche in deroga ai limiti acustici, le attività temporanee e le manifestazioni, nel rispetto delle prescrizioni applicabili.

  • art. 17, commi 1-7, l.r. Lazio n. 18/2001

    Il comune rilascia l'autorizzazione sulla base dei dati contenuti nella relazione di cui al comma 4 e, qualora trattasi di autorizzazione in deroga, previo parere dell'ARPA, con indicazione altresì dei valori massimi e delle eventuali specifiche prescrizioni, tenendo conto dell'esigenza di tutelare il riposo delle persone.

    L’autorizzazione per attività rumorose temporanee deve fondarsi sulla relazione tecnica presentata dal richiedente, essere preceduta dal parere ARPA in caso di deroga e considerare specificamente la tutela del riposo; il comune non può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere ARPA.

  • art. 4 D.P.C.M. 14 novembre 1997

    Individua i limiti di emissione acustica rispetto ai quali era stata richiesta e rilasciata la deroga contestata.

  • art. 29 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell’azione di annullamento proposta, divenuta priva di interesse per l’esaurimento degli effetti dell’ordinanza.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda risarcitoria proposta unitamente alla domanda di accertamento dell’illegittimità.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità dell’amministrazione richiede condotta illegittima, danno ingiusto, nesso causale e colpa o dolo; l’illegittimità dell’atto costituisce indice presuntivo della colpa, superabile mediante prova dell’errore scusabile.

  • art. 1226 c.c.

    Consente la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, utilizzata dal giudice per determinare euro 400 per ciascun ricorrente persona fisica.

  • art. 2 Cost.

    Rileva quale fondamento costituzionale del diritto alla libera estrinsecazione della personalità, comprendente, nel caso di inquinamento acustico, il riposo e il godimento dell’abitazione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato quale parametro di imparzialità dell’azione amministrativa, violato dal coinvolgimento del Comune nella predisposizione della documentazione e nella successiva valutazione dell’istanza.

Massime di principio

  • L’autorizzazione comunale in deroga ai limiti acustici per attività rumorose temporanee deve essere adottata sulla base della relazione tecnica del soggetto richiedente, previo parere dell’ARPA e con specifica considerazione dell’esigenza di tutelare il riposo; il comune non può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere previsto dalla normativa regionale.
  • Viola i principi di imparzialità e buon andamento il procedimento nel quale il comune, essendo anche promotore o organizzatore dell’evento, incarica direttamente un tecnico di propria fiducia di predisporre la documentazione necessaria all’autorizzazione in deroga e poi valuta l’istanza formalmente presentata dall’organizzatore, perché l’amministrazione finisce per orientare e valutare una procedura funzionale a un interesse già perseguito.
  • Quando il provvedimento amministrativo illegittimo incide su un interesse oppositivo, ai fini del risarcimento è sufficiente accertare che l’attività amministrativa abbia leso una situazione di vantaggio già goduta; non è necessario il giudizio prognostico richiesto per gli interessi pretensivi.
  • Nella responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione, l’illegittimità del provvedimento può costituire indice presuntivo della colpa dell’apparato, sicché il privato può assolvere il proprio onere mediante l’allegazione dell’illegittimità, mentre grava sull’amministrazione la prova dell’errore scusabile o di altre circostanze idonee a escludere la colpa.
  • Il danno non patrimoniale derivante da immissioni sonore illegittime può essere riconosciuto anche senza danno biologico documentato quando le immissioni ledano il diritto al riposo, alla vita familiare e alla normale fruizione dell’abitazione; la lesione può essere provata anche mediante presunzioni e liquidata equitativamente se supera la soglia minima di tollerabilità.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ed emissioniOrgani degli enti localiDanno da provvedimento illegittimo
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativaResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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