Sentenza n. 866/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso n. 1453 del 2025: - del provvedimento senza data, trasmesso alla ricorrente via e-mail PEC in data 29 gennaio 2025 registrata come Prot. 29/01/2025.0050789.U, con il quale il Comune di Milano, Direzione Rigenerazione Urbana, Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE, Unità Interventi Diretti Municipi 5-9 Municipio 5 – ordina il ripristino delle distanze tra gli immobili A, B, E come da progetto. - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso; quanto al ricorso n. 1626 del 2025: - dell’Ordinanza Dirigenziale del Direttore, ad interim, del settore Parco Agricolo Sud Milano della Città Metropolitana di Milano R.G. n. 1420/2025, trasmessa alla ricorrente via e-mail PEC in data 11 febbraio 2025; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di ripristino delle distanze tra gli edifici A, B ed E e ordinanza del Parco Agricolo Sud Milano di ripristino delle facciate e delle opere ritenute difformi dal titolo paesaggistico
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato due distinti provvedimenti relativi al recupero di un compendio immobiliare sottoposto a tutela paesaggistica. Con il primo ricorso ha contestato l’ordinanza del Comune di Milano, adottata richiamando l’art. 31 del d.P.R. 380/2001, che imponeva il ripristino delle distanze tra gli edifici A, B ed E, ritenendo che gli interventi di ristrutturazione avessero modificato la loro localizzazione rispetto al progetto originario. La ricorrente ha dedotto, in particolare, l’erroneità delle misurazioni e degli elaborati utilizzati dal Comune, il difetto di istruttoria, l’assenza di una corretta dimostrazione della modifica delle distanze, l’inapplicabilità dell’art. 32 del d.P.R. 380/2001 in ragione dell’art. 103 della l.r. Lombardia n. 12/2005 e dell’art. 54 della medesima legge regionale, nonché la violazione della disciplina sulle distanze di cui all’art. 9 del d.m. 1444/1968, in relazione alla disciplina della demolizione e ricostruzione prevista dall’art. 2-bis del d.P.R. 380/2001. Il Comune aveva indicato distanze di 10,11 metri tra B e A e di 12,07 metri tra A ed E, richiamando la tavola L della convenzione urbanistica e una tavola allegata alla SCIA e all’autorizzazione paesaggistica. La ricorrente ha evidenziato che la tavola L non riportava distanze, che la diversa tavola indicava misure di 5,06 e 6,03 metri e che le misurazioni tecniche comunque non coincidevano con quelle comunali. Ha inoltre prodotto una relazione del Politecnico di Milano, secondo cui non risultavano differenze significative tra la situazione attuale e quella originaria del 1975. Con il secondo ricorso ha impugnato l’ordinanza della Città Metropolitana di Milano-Parco Agricolo Sud Milano, relativa al ripristino delle parti di facciata crollate o non più esistenti e agli eventuali successivi accertamenti sulle distanze. Quanto a tale provvedimento, la ricorrente ha dedotto la perdita di efficacia derivante dagli eventi successivi, dall’annullamento giudiziale della precedente ordinanza comunale e dalle conclusioni del Parco, che, esaminata la relazione tecnica, aveva ritenuto sostanzialmente mantenuta l’impronta originaria degli edifici e delle relative distanze.
La decisione
Il TAR ha confermato la riunione dei due ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a. Quanto al ricorso n. 1453/2025, ha accolto il motivo relativo al difetto di istruttoria: la tavola L allegata alla convenzione urbanistica non riportava alcuna distanza; la tavola allegata alla SCIA e all’autorizzazione paesaggistica indicava misure diverse da quelle poste a fondamento dell’ordinanza; non risultava documentata un’eventuale misurazione effettuata mediante rapporto di scala e, comunque, le misure tecniche disponibili non confermavano quelle comunali. La stessa amministrazione aveva riconosciuto in sopralluogo che le tavole dello stato di fatto non recavano le misure delle distanze. L’incertezza oggettiva avrebbe imposto un’istruttoria adeguata, tanto più in presenza della relazione del Politecnico di Milano e della successiva valutazione del Parco Agricolo Sud Milano, autorità preposta alla tutela paesaggistica, secondo cui le distanze attuali erano sostanzialmente conformi a quelle originarie. Il TAR ha inoltre rilevato che l’art. 103 della l.r. Lombardia n. 12/2005 esclude l’applicazione dell’art. 32 del d.P.R. 380/2001, sostituendovi la disciplina regionale delle variazioni essenziali di cui all’art. 54; non risultava comunque una modifica delle distanze superiore a 0,5 metri. Quanto all’art. 9 del d.m. 1444/1968, il giudice ha ritenuto applicabile l’art. 2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. 380/2001, poiché la demolizione e ricostruzione era avvenuta nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. Il provvedimento comunale è stato pertanto integralmente annullato, con assorbimento delle ulteriori censure. Quanto al ricorso n. 1626/2025, il TAR lo ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 84, ultimo comma, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Parco, dopo avere esaminato la relazione tecnica, aveva riconosciuto il sostanziale mantenimento delle distanze originarie; inoltre, il precedente ordine comunale richiamato nell’ordinanza paesaggistica era stato annullato con sentenza passata in giudicato. Il giudicato, formatosi in un processo nel quale era parte anche la Città Metropolitana, aveva accertato che il crollo degli edifici D ed E era dipeso da fenomeni meteorologici avversi e non da condotte imputabili alla società, facendo venir meno l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza fondate sul provvedimento comunale annullato. Le spese del primo ricorso sono state poste a carico del Comune di Milano, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e contributo unificato; le ulteriori spese sono state compensate, così come integralmente compensate quelle del secondo ricorso.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione di ricorsi connessi; il TAR ha confermato la riunione dei due giudizi aventi ad oggetto provvedimenti collegati relativi al medesimo compendio immobiliare.
art. 31 d.P.R. 380/2001
È stato richiamato dal Comune quale base dell’ordine di ripristino delle distanze; il provvedimento è stato annullato per difetto di istruttoria e erronea ricostruzione delle distanze.
art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
Individua la categoria del restauro e risanamento conservativo, richiamata nel precedente ordine di demolizione relativo agli edifici D ed E.
art. 103 l.r. Lombardia n. 12/2005
Prevede la non applicazione dell’art. 32 del d.P.R. 380/2001, con applicazione della disciplina regionale sulle variazioni essenziali.
art. 54, comma 1, lett. c), n. 2, l.r. Lombardia n. 12/2005
Qualifica come variazione essenziale la modifica delle distanze in misura superiore a 0,5 metri; nel caso concreto tale modifica non è stata dimostrata.
art. 9 d.m. 1444/1968
La disciplina sulle distanze non impedisce, nel caso esaminato, la demolizione e ricostruzione nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.
art. 2-bis, comma 1-ter, d.P.R. 380/2001
In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici …. la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti
Consente la demolizione e ricostruzione entro i limiti delle distanze legittimamente preesistenti; il TAR lo ha ritenuto applicabile alla fattispecie.
art. 84, ultimo comma, c.p.a.
Fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse alla decisione.
art. 2909 c.c.
Il giudicato fa stato tra le parti; il TAR ha ritenuto che il giudicato formatosi nel precedente giudizio fosse opponibile anche alla Città Metropolitana, parte di quel processo.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato per l’onere relativo al contributo unificato posto a carico del Comune soccombente.
Massime di principio
- Un ordine edilizio di ripristino fondato sulla pretesa modifica delle distanze tra edifici è illegittimo quando l’amministrazione non ricostruisce in modo verificabile le distanze originarie, utilizza elaborati privi di misurazioni o recanti dati non coincidenti con quelli indicati nel provvedimento e non supera le obiettive incertezze emerse dall’istruttoria.
- La presenza di elaborati tecnici discordanti e l’assenza di misurazioni attendibili impongono all’amministrazione un’istruttoria specifica e adeguata; il mero richiamo a tavole progettuali non consente di fondare legittimamente una sanzione edilizia se le tavole non supportano le misure poste a base dell’ordine.
- Nel territorio della Lombardia, ai fini della qualificazione di una modifica delle distanze come variazione essenziale, trova applicazione la disciplina regionale richiamata dall’art. 103 della l.r. n. 12/2005, sicché la variazione rilevante richiede il superamento della soglia di 0,5 metri prevista dall’art. 54, comma 1, lett. c), n. 2, della stessa legge; tale superamento deve essere concretamente dimostrato.
- In caso di demolizione e ricostruzione, l’art. 2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. 380/2001 consente la ricostruzione entro i limiti delle distanze legittimamente preesistenti, sicché non può essere imposto il ripristino sulla sola base del richiamo astratto all’art. 9 del d.m. 1444/1968, quando sia rispettata la situazione legittima preesistente.
- Il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione competente riconosce, all’esito di un nuovo approfondimento tecnico, la conformità della situazione attuale a quella originaria e il provvedimento impugnato perde ogni efficacia sostanziale anche per effetto dell’annullamento giudiziale dell’atto presupposto.
- Il giudicato formatosi in un precedente giudizio amministrativo vincola anche l’amministrazione che sia stata parte di quel giudizio; conseguentemente, gli effetti dell’atto impugnato fondati sul provvedimento annullato e sulle circostanze definitivamente accertate dal giudicato non possono essere mantenuti.
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