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Sentenza

Sentenza n. 253/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 795/2024 del Tribunale Lavoro di Bologna, pubblicata in data 13.6.2024.

Giustizia amministrativa202501285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 795/2024 del Tribunale del lavoro di Bologna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendenti scolastici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 795/2024 del Tribunale del lavoro di Bologna, pubblicata il 13 giugno 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 29 luglio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, l'amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna non si sono costituiti in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendolo per la perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione della sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza dei ricorrenti, procederà in via sostitutiva il commissario ad acta nominato sin d'ora nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale o in un funzionario da lui delegato, entro i successivi 90 giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 2.000 euro, oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive, incluso il commissario ad acta, in caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • La perdurante mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione della pronuncia e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, legittima il vittorioso a proporre ricorso per ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertato l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice può ordinare l'esecuzione delle statuizioni del giudicato entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, fissando anche il termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • L'amministrazione soccombente nel giudizio di ottemperanza deve sostenere le spese del relativo processo, incluso il rimborso del contributo unificato quando disposto dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzatoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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