Sentenza n. 2045/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Treviso, Sezione Lavoro, n. 359/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto a ciascun docente € 1.000 per la Carta elettronica del docente relativa agli anni scolastici 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale ordinario di Treviso, pubblicata il 14 maggio 2025 e passata in giudicato, era stata notificata al Ministero il 27 agosto 2025 e che, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, non era stata data esecuzione alla condanna, pari a € 1.000 per ciascun ricorrente. Hanno chiesto l’attivazione della Carta elettronica e l’accredito delle somme, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e l’applicazione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: ha accertato che il titolo era passato in giudicato, era stato notificato al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza adempimento. Ha ordinato al Ministero di attivare la Carta elettronica e accreditare a ciascun ricorrente € 1.000 entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inadempimento. Il commissario dovrà compiere gli atti amministrativi e contabili necessari, compresa l’iscrizione in bilancio della somma ove occorra; l’esaurimento dei fondi o l’indisponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento. Non è riconosciuto compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte: le modalità organizzative dell’attivazione, l’intervento di SOGEI e CONSAP, la gestione centralizzata e il rilevante contenzioso seriale comportano, nel caso concreto, ragioni ostative alla penalità, anche considerando l’efficacia sostitutiva della nomina del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800, oltre restituzione del contributo unificato, spese generali e accessori, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm.: “l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”
L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento, da parte dell’amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dal richiamato art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso inutilmente prima di procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nel caso in esame, vanno considerate le modalità di esecuzione delle sentenze di condanna all’attivazione della Carta elettronica. L’adempimento richiede lo svolgimento di un procedimento articolato in più fasi, che coinvolge le società SOGEI e CONSAP, delle quali il Ministero si avvale ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 per la predisposizione della Carta in forma di applicazione web. La fase relativa alla sua attivazione è affidata a strutture centralizzate competenti per l’intero territorio nazionale, chiamate a dare esecuzione a un elevato numero di pronunce rese nell’ambito del contenzioso seriale in materia. Il Collegio ritiene che tali modalità organizzative, in relazione alla mole del contenzioso e ai tempi tecnici necessari per completare l’adempimento, integrino nel caso concreto ragioni ostative all’applicazione della penalità di mora.
La penalità di mora può essere esclusa quando, valutate in concreto le modalità organizzative e tecniche dell’adempimento e la mole del contenzioso, sussistano ragioni ostative; la nomina del commissario ad acta può concorrere ad assicurare l’esecuzione del giudicato.
art. 4 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Nel caso in esame, vanno considerate le modalità di esecuzione delle sentenze di condanna all’attivazione della Carta elettronica. L’adempimento richiede lo svolgimento di un procedimento articolato in più fasi, che coinvolge le società SOGEI e CONSAP, delle quali il Ministero si avvale ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 per la predisposizione della Carta in forma di applicazione web.
Per la predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web il Ministero si avvale delle società SOGEI e CONSAP; la complessità organizzativa dell’adempimento è rilevante, nel caso concreto, ai fini della valutazione delle ragioni ostative all’astreinte.
la sentenza ottemperanda risulta notificata presso il domicilio digitale del Ministero ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ.
La notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’amministrazione è considerata idonea ai fini della procedura di ottemperanza.
la sentenza è passata in giudicato, come risulta dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto dai ricorrenti.
Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario può essere comprovato mediante il certificato previsto dall’art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Massime di principio
- L’ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento degli obblighi imposti a una pubblica amministrazione da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato; accertati la notificazione del titolo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni, il giudice può ordinare l’esecuzione integrale entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza, in caso di persistente inadempimento, il giudice può nominare un commissario ad acta e attribuirgli il potere di compiere gli atti amministrativi, contabili e tecnici necessari all’esecuzione, inclusa l’iscrizione della spesa in bilancio ove manchi uno stanziamento; la carenza di fondi o di cassa non legittima l’inosservanza del giudicato.
- L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando le concrete modalità organizzative e tecniche dell’adempimento e la mole del contenzioso integrino ragioni ostative; nel valutare tale presupposto può rilevare la nomina di un commissario ad acta quale rimedio sostitutivo idoneo a favorire l’esecuzione.
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