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Sentenza

Sentenza n. 7955/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 3631 del 18.1.2024 del Dirigente Resp. dell’Ufficio Monopoli per la Sicilia – S.O.T. di Siracusa – Sede Distaccata di Ragusa – ADM – Direzione Territoriale per la Sicilia, notificato in pari data a mezzo pec, recante: “Istanza per l’istituzione di rivendita speciale in Modica all’interno del centro commerciale ‘La Fortezza’ sito nel Comune di Modica in C.da Micelica snc. Provvedimento di diniego”; - della nota prot. n. 77216 del 15.12.2023 del Dirigente Resp. dell’Ufficio Monopoli per la Sicilia – S.O.T. di Siracusa – Sede Distaccata di Ragusa – ADM – Direzione Territoriale per la Sicilia, notificata in pari data a mezzo pec, recante: “Istanza per l’istituzione di rivendita speciale in Modica all’interno del centro commerciale ‘La Fortezza’ sito nel Comune di Modica in C.da Michelica snc. Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90”; - di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, e in particolare, ove occorra e nei limiti dell’interesse, dei seguenti ulteriori atti regolamentari di cui si chiede in ogni caso la declaratoria di illegittimità e disapplicazione: - del d.m. n. 38 del 21.2.2013 recante: “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo”, nella parte dell’art. 4 co. 2 lett. g) n. 6 in cui prevede una disciplina differenziata tra identiche rivendite speciali disciplinate tutte al medesimo articolo e l’applicazione anche alla categoria della ridetta lett. g) n. 6 dei parametri di cui all’art. 2 co. 3 stesso d.m., relativi alla diversa categoria delle rivendite ordinarie, per quanto di sfavore alla società ricorrente; - del d.m. n. 51 del 10.2.2021 di modifica del d.m. n. 38 del 21.2.2013, recante: “Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo”, nella parte dell’art. 1 punto a.1) che contiene la modifica dell’art. 2 co. 3 d.m. n. 38/2013 cit. e del punto c) che contiene la modifica dell’art. 4 stesso d.m., per quanto di sfavore alla società ricorrente; - di ogni eventuale e ulteriore provvedimento successivo e/o consequenziale al diniego opposto di data, numero e contenuto sconosciuti; nonché per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento, nei limiti dell’interesse e ove occorra, degli ulteriori atti conosciuti a seguito di deposito in giudizio da parte dell’Avvocatura dello Stato, e in particolare dei seguenti, di cui si è stata parimenti richiesta la declaratoria di illegittimità e disapplicazione: - della circolare ADM n. 28/2021 del 22.7.2021 nella parte in cui contiene la disciplina delle rivendite speciali di tabacchi (punto 2), per quanto e se di sfavore alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202501734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dell'istituzione di una rivendita speciale di tabacchi all'interno di un centro commerciale, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore centro commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego dell'ADM, sostenendo che l'amministrazione avesse applicato erroneamente il d.m. n. 38/2013, come modificato dal d.m. n. 51/2021, assoggettando l'apertura della rivendita speciale ai parametri previsti per le rivendite ordinarie, in particolare al rapporto tra popolazione residente e numero di rivendite. Ha chiesto anche la disapplicazione delle disposizioni regolamentari e della circolare ADM n. 28/2021. Il primo motivo deduceva la nullità o elusione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del TAR Trieste, nonché violazione dei principi di tutela giurisdizionale effettiva, affidamento, correttezza e buona fede. Il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 21 e 22 l. n. 1293/1957, dell'art. 53 d.P.R. n. 1074/1958, dei principi di concorrenza e libertà di stabilimento, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà e sviamento. La ricorrente sosteneva che, per le rivendite speciali, dovessero essere valutate soprattutto le particolari esigenze del pubblico servizio, la tipologia della struttura, le sue dimensioni e la provenienza sovracomunale della clientela, senza applicare rigidamente i criteri della popolazione residente e della distanza. Il terzo motivo denunciava, sotto un ulteriore profilo, l'erroneità dei presupposti, l'incongruità della motivazione e il difetto di istruttoria, poiché il diniego si limitava ad affermare in modo assertivo di avere valutato tutti gli elementi e gli interessi coinvolti.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente nei sensi indicati in motivazione. Il primo motivo è stato respinto: la precedente sentenza del TAR Trieste, avendo disapplicato incidentalmente una norma regolamentare, non produce efficacia erga omnes né vincola automaticamente l'amministrazione nei confronti di soggetti diversi. Sono stati invece ritenuti fondati il secondo e il terzo motivo. Il giudice ha affermato che, nella disciplina delle rivendite speciali, l'amministrazione deve svolgere una valutazione discrezionale volta ad accertare la necessità del pubblico servizio, considerando i criteri della distanza e della densità della popolazione come elementi elastici e non rigidi, insieme alla tipologia della rivendita, alle sue dimensioni e al numero delle persone che la frequentano. Il diniego impugnato non ha effettuato tale concreta valutazione dell'interesse pubblico e della necessità del servizio, limitandosi a una motivazione apparente e stereotipata. L'atto è stato quindi annullato, con salvezza del potere dell'amministrazione di rideterminarsi sull'istanza. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 22 l. n. 1293/1957

    particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell'Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino

    La disposizione richiede una valutazione amministrativa della necessità del pubblico servizio per l'istituzione di una rivendita speciale.

  • art. 53 d.P.R. n. 1074/1958

    Le rivendite speciali sono istituite…ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino

    La necessità del servizio costituisce il presupposto centrale per qualificare e autorizzare una rivendita come speciale.

  • art. 4, comma 2, lett. g), n. 6 d.m. n. 38/2013

    La disposizione, relativa alle rivendite speciali nei centri commerciali, deve essere applicata nel quadro di una valutazione concreta e non automatica della necessità del pubblico servizio.

  • art. 2, comma 3 d.m. n. 38/2013

    I parametri relativi alla popolazione e alla distribuzione delle rivendite non possono essere intesi come criteri rigidi e automaticamente ostativi per le rivendite speciali.

  • d.m. n. 51/2021

    Il decreto modifica il d.m. n. 38/2013, ma le disposizioni risultano applicabili secondo un'interpretazione che preservi la valutazione discrezionale e proporzionata della necessità del servizio.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La norma è richiamata in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, senza che la sentenza sviluppi una specifica statuizione autonoma sul relativo procedimento.

  • art. 10, paragrafi 1 e 2, direttiva 2006/123/CE

    I requisiti relativi alla distanza geografica e alla demografia possono essere compatibili con il diritto dell'Unione se oggettivamente giustificati dalla protezione della sanità pubblica, proporzionati e applicati secondo criteri chiari, obiettivi, pubblici, trasparenti e accessibili.

Massime di principio

  • La precedente sentenza amministrativa che abbia disapplicato incidentalmente una norma regolamentare produce effetti limitati alle parti del relativo giudizio e non ha, per ciò solo, efficacia erga omnes né efficacia conformativa nei confronti di soggetti estranei a quel processo.
  • L'istituzione di una rivendita speciale di tabacchi richiede una concreta valutazione della necessità del pubblico servizio, da compiere considerando la possibilità di soddisfare tale necessità mediante una rivendita ordinaria o un patentino.
  • Per le rivendite speciali, i criteri della distanza tra esercizi e della densità della popolazione costituiscono parametri elastici e non rigidi; devono essere bilanciati con la tipologia della rivendita, le dimensioni dell'esercizio e il numero delle persone che lo frequentano.
  • Il diniego di autorizzazione all'apertura di una rivendita speciale è illegittimo quando si fonda su una motivazione apparente o stereotipata e non dimostra l'avvenuta valutazione concreta della necessità del pubblico servizio e degli interessi coinvolti.
  • I requisiti concernenti distanza geografica e demografia per l'autorizzazione alla vendita di prodotti del tabacco sono compatibili con il diritto dell'Unione solo se giustificati da un motivo imperativo di interesse generale, applicati in modo proporzionato e secondo criteri chiari, obiettivi, pubblici, trasparenti e accessibili.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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