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Sentenza

Sentenza n. 1836/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600890

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, Sez. Lavoro, n. 393/2025, recante condanna al pagamento di euro 1.267,79 oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siracusa, che aveva riconosciuto il suo diritto alla retribuzione professionale docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2020/2021 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.267,79 oltre interessi. Il titolo era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, ma il Ministero non aveva dato spontanea e integrale esecuzione alla pronuncia. L’Amministrazione ha depositato una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale attestante il pagamento della sorte capitale, ma il documento riguardava l’esecuzione di un diverso titolo giudiziario e non dimostrava l’adempimento della sentenza oggetto di ottemperanza. Il ricorrente ha quindi insistito per l’accoglimento della domanda e per la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti tutti i presupposti: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata prova dell’esatto e integrale adempimento. Applicando l’art. 2697 c.c., il Collegio ha distinto tra prova del fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, fornita dal ricorrente mediante la produzione del giudicato, e prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi, gravante sul Ministero. La documentazione prodotta dall’Amministrazione, riferita a una diversa pronuncia, non ha dimostrato l’estinzione del credito. Il Ministero è stato pertanto ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, cui è stato assegnato un ulteriore termine di novanta giorni per provvedere al pagamento. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del medesimo Ministero e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e i poteri esercitabili per assicurare l’esecuzione del giudicato.

  • art. 2697 c.c.

    i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli

    Una volta provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, spetta all’Amministrazione dimostrare l’avvenuto adempimento o altro fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per la proposizione dell’ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, quando è nominato un dirigente dell’amministrazione resistente, può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina applicata analogicamente in tema di compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve provare il titolo esecutivo, la sua notificazione, il passaggio in giudicato o l’esecutività e la scadenza del termine per l’adempimento; una volta assolto tale onere, spetta all’amministrazione dimostrare l’integrale adempimento o gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito.
  • La produzione di una documentazione attestante il pagamento riferito a un diverso titolo giudiziario non dimostra l’adempimento del giudicato posto a fondamento dell’azione di ottemperanza.
  • Quando l’amministrazione non dimostra l’integrale esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di inutile decorso di tale termine.
  • Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente non ha diritto a un compenso ulteriore, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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