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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11061/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Pescara per omessa o apparente motivazione in ordine al mancato riconoscimento del nesso di pertinenzialità tra il bar 'Il Caffè del Conte' e i reati di traffico di stupefacenti. In sintesi, il ricorrente sosteneva che il bar fosse assolutamente funzionale alle condotte di spaccio (fornendo protezione e luogo insostituibile per l'attività delittuosa) e quindi doveva essere disposto il sequestro preventivo dell'immobile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico, proposto per ragioni non consentite e manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione piena e coerente: ha integrato la valutazione del periculum in mora omessa dal GIP, ha applicato correttamente il principio secondo cui l'art. 79 del d.P.R. 309/1990 consente l'applicazione dell'art. 321 c.p.p. solo quando sussista una correlazione indefettibile tra immobile e reato (ovvero quando l'immobile sia un mezzo indispensabile per la commissione o la protrazione del reato). Il giudice del riesame ha rilevato l'assenza di elementi di esclusività, funzionalità o insostituibilità del bar rispetto allo spaccio: arredi e conformazione erano comuni e fungibili, alcune cessioni avvenivano all'esterno o presso abitazioni, depositi accessibili a chiunque, e telecamere avevano ripreso consumi non pertinenti al commercio di cocaina. Poiché il ricorso non contestava specificamente queste argomentazioni, la decisione del Tribunale è stata ritenuta insindacabile in Cassazione.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Articolo sulla disciplina dei reati relativi agli stupefacenti; la Corte osserva che, anche per questa fattispecie, l'applicazione della disciplina sul sequestro richiede la prova di una correlazione indefettibile tra immobile e reato per riconoscere la funzionalizzazione dell'immobile all'attività illecita.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 79

    La norma speciale consente l'applicazione dell'art. 321 c.p.p. quando sussista comunque una correlazione indefettibile tra immobile e commissione del reato; la Corte chiarisce che l'immobile deve essere più di un semplice luogo dove il reato può svolgersi altrove, ma un mezzo indispensabile per l'attuazione o la protrazione della condotta illecita.

  • codice di procedura penale, art. 321

    Norma generale sul sequestro preventivo; applicabile, per effetto dell'art. 79 DPR 309/1990, quando sia dimostrata la funzionalizzazione o pertinenzialità dell'immobile rispetto al reato.

  • codice di procedura penale, art. 325, comma 1

    Limiti del ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro: la Cassazione può sindacare solo violazioni di legge o vizi motivazionali radicali. Non è consentito il sindacato di merito ordinario; motivazioni non omesse o non apparenti sono insindacabili.

  • codice penale, art. 81, comma 2

    Richiamato come parte dell'impianto accusatorio relativo al concorso di persone nel reato; non oggetto principale della decisione sul sequestro, ma presente fra i capi di imputazione.

  • codice penale, art. 648-ter.1

    Norma relativa al riciclaggio o alla gestione dei proventi illeciti, menzionata fra i reati contestati; la sentenza non la utilizza come fondamento unico per il sequestro dell'immobile in assenza di prova della sua insostituibilità per l'attività delittuosa.

Massime di principio

  • Per disporre il sequestro preventivo di un immobile connesso a reati di stupefacenti occorre dimostrare una correlazione indefettibile tra immobile e reato: l'immobile deve essere un mezzo indispensabile o insostituibile per la commissione o la protrazione dell'attività illecita, non solo un luogo ove essa talvolta avviene.
  • La prova della pertinenzialità richiede elementi specifici e concreti (es. adattamenti strutturali volti allo spaccio, esclusività d'uso, ripetute e sistematiche cessioni esclusivamente nel locale, modalità di occultamento accessibili solo mediante il locale, circuito finanziario che dimostri l'impiego continuativo dei proventi nell'attività commerciale) e non può basarsi su affermazioni generiche.
  • Se ci sono episodi di cessione all'esterno dell'esercizio o presso abitazioni, o elementi che mostrano accessibilità pubblica a depositi, la funzionalizzazione dell'immobile risulta meno probabile e il sequestro può essere escluso.
  • In Cassazione il ricorso contro provvedimenti di sequestro è limitato a violazioni di legge e a vizi motivazionali radicali; non è il luogo per rinnovare una valutazione di merito se il giudice di merito ha fornito una motivazione coerente e completa.
  • Per i pubblici ministeri: nel richiedere sequestri preventivi su immobili occorre costruire un quadro probatorio mirato a dimostrare l'insostituibilità del bene rispetto all'attività criminosa, prevedendo e documentando fatti concreti che evidenzino esclusività, continuità e dipendenza del reato dal bene.

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