Cassazione Penale, Sentenza n. 11061/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Pescara per omessa o apparente motivazione in ordine al mancato riconoscimento del nesso di pertinenzialità tra il bar 'Il Caffè del Conte' e i reati di traffico di stupefacenti. In sintesi, il ricorrente sosteneva che il bar fosse assolutamente funzionale alle condotte di spaccio (fornendo protezione e luogo insostituibile per l'attività delittuosa) e quindi doveva essere disposto il sequestro preventivo dell'immobile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico, proposto per ragioni non consentite e manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione piena e coerente: ha integrato la valutazione del periculum in mora omessa dal GIP, ha applicato correttamente il principio secondo cui l'art. 79 del d.P.R. 309/1990 consente l'applicazione dell'art. 321 c.p.p. solo quando sussista una correlazione indefettibile tra immobile e reato (ovvero quando l'immobile sia un mezzo indispensabile per la commissione o la protrazione del reato). Il giudice del riesame ha rilevato l'assenza di elementi di esclusività, funzionalità o insostituibilità del bar rispetto allo spaccio: arredi e conformazione erano comuni e fungibili, alcune cessioni avvenivano all'esterno o presso abitazioni, depositi accessibili a chiunque, e telecamere avevano ripreso consumi non pertinenti al commercio di cocaina. Poiché il ricorso non contestava specificamente queste argomentazioni, la decisione del Tribunale è stata ritenuta insindacabile in Cassazione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Articolo sulla disciplina dei reati relativi agli stupefacenti; la Corte osserva che, anche per questa fattispecie, l'applicazione della disciplina sul sequestro richiede la prova di una correlazione indefettibile tra immobile e reato per riconoscere la funzionalizzazione dell'immobile all'attività illecita.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 79
La norma speciale consente l'applicazione dell'art. 321 c.p.p. quando sussista comunque una correlazione indefettibile tra immobile e commissione del reato; la Corte chiarisce che l'immobile deve essere più di un semplice luogo dove il reato può svolgersi altrove, ma un mezzo indispensabile per l'attuazione o la protrazione della condotta illecita.
codice di procedura penale, art. 321
Norma generale sul sequestro preventivo; applicabile, per effetto dell'art. 79 DPR 309/1990, quando sia dimostrata la funzionalizzazione o pertinenzialità dell'immobile rispetto al reato.
codice di procedura penale, art. 325, comma 1
Limiti del ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro: la Cassazione può sindacare solo violazioni di legge o vizi motivazionali radicali. Non è consentito il sindacato di merito ordinario; motivazioni non omesse o non apparenti sono insindacabili.
codice penale, art. 81, comma 2
Richiamato come parte dell'impianto accusatorio relativo al concorso di persone nel reato; non oggetto principale della decisione sul sequestro, ma presente fra i capi di imputazione.
codice penale, art. 648-ter.1
Norma relativa al riciclaggio o alla gestione dei proventi illeciti, menzionata fra i reati contestati; la sentenza non la utilizza come fondamento unico per il sequestro dell'immobile in assenza di prova della sua insostituibilità per l'attività delittuosa.
Massime di principio
- Per disporre il sequestro preventivo di un immobile connesso a reati di stupefacenti occorre dimostrare una correlazione indefettibile tra immobile e reato: l'immobile deve essere un mezzo indispensabile o insostituibile per la commissione o la protrazione dell'attività illecita, non solo un luogo ove essa talvolta avviene.
- La prova della pertinenzialità richiede elementi specifici e concreti (es. adattamenti strutturali volti allo spaccio, esclusività d'uso, ripetute e sistematiche cessioni esclusivamente nel locale, modalità di occultamento accessibili solo mediante il locale, circuito finanziario che dimostri l'impiego continuativo dei proventi nell'attività commerciale) e non può basarsi su affermazioni generiche.
- Se ci sono episodi di cessione all'esterno dell'esercizio o presso abitazioni, o elementi che mostrano accessibilità pubblica a depositi, la funzionalizzazione dell'immobile risulta meno probabile e il sequestro può essere escluso.
- In Cassazione il ricorso contro provvedimenti di sequestro è limitato a violazioni di legge e a vizi motivazionali radicali; non è il luogo per rinnovare una valutazione di merito se il giudice di merito ha fornito una motivazione coerente e completa.
- Per i pubblici ministeri: nel richiedere sequestri preventivi su immobili occorre costruire un quadro probatorio mirato a dimostrare l'insostituibilità del bene rispetto all'attività criminosa, prevedendo e documentando fatti concreti che evidenzino esclusività, continuità e dipendenza del reato dal bene.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11037/2026 del 24/03/2026
- Sentenza penale · 24 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11039/2026 del 24/03/2026
- Sentenza penale · 24 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11040/2026 del 24/03/2026
- Sentenza penale · 24 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11043/2026 del 24/03/2026
- Sentenza penale · 24 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11045/2026 del 24/03/2026
- Sentenza penale · 24 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11046/2026 del 24/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →