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Ordinanza

Ordinanza del 12/11/2018 n. 28864 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione rigetta il ricorso di A.S., ritenendo corretta la dichiarazione di tardività dell’appello notificato telematicamente alle ore 23:26 del 30 novembre 2017, dopo la comunicazione dell’ordinanza di primo grado avvenuta il 31 ottobre 2017. Esclude sia la scissione degli effetti della notifica via PEC sia l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del D.L. n. 179/2012 e nega la rimessione in termini, poiché i problemi di capienza della casella PEC erano riconducibili alla gestione del difensore. È disposto anche il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Ricorso per cassazione contro la declaratoria di tardività di un appello notificato via PEC oltre l’orario consentito e richiesta di rimessione in termini.

Ricorso per cassazione e tardività dell’appello

La pronuncia riguarda il ricorso proposto da A.S. contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna, che aveva dichiarato inammissibile per tardività l’impugnazione relativa a un’ordinanza di primo grado emessa nell’ambito di un procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. L’atto di citazione in appello era stato notificato telematicamente il 30 novembre 2017 alle ore 23:26, mentre l’ordinanza di primo grado era stata comunicata tramite PEC il 31 ottobre 2017.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva nel giudizio di cassazione.

Questione relativa alla notificazione via PEC

Il ricorrente ha eccepito l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies, convertito nella L. n. 221 del 2012, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Attraverso tale eccezione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione della disciplina sulle notificazioni e dell’art. 147 c.p.c., sostenendo che dovesse trovare applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., richiamando precedenti conformi — Cass. n. 8886/2016 e Cass. n. 21915/2017 — secondo cui l’art. 16-septies del D.L. n. 179/2012 non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e quello per il destinatario. Di conseguenza, tale principio non è applicabile alla disciplina delle notificazioni effettuate tramite PEC ai sensi dell’art. 147 c.p.c.

Orario delle notificazioni telematiche

La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente. Il principio della scissione degli effetti della notificazione è infatti fondato sull’esigenza di evitare che il notificante incolpevole subisca le conseguenze negative dei ritardi nello svolgimento di attività notificatorie sottratte al suo controllo.

Secondo la Corte, tale situazione non è pertinente alle notificazioni via PEC, poiché l’intera attività notificatoria si svolge sotto il diretto controllo del notificante. Pertanto, non sussiste una ragione per trasferire sul destinatario o per differire gli effetti della notificazione in presenza di un’attività gestita direttamente dal professionista.

L’art. 16-septies del D.L. n. 179/2012, come convertito e modificato dalla L. n. 221/2012, stabilisce che le notificazioni non possono essere effettuate prima delle ore 7:00 né dopo le ore 21:00. La Corte individua la finalità della norma nella regolamentazione dei tempi di svolgimento dell’attività notificatoria e nella tutela dell’interesse dei professionisti a non essere costretti a verificare continuamente, a qualsiasi ora del giorno e della notte, la ricezione di atti processuali.

La notificazione eseguita alle ore 23:26 del 30 novembre 2017 è stata quindi considerata effettuata oltre l’orario consentito, con conseguente tardività dell’impugnazione.

Richiesta di rimessione in termini

Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., sostenendo di avere diritto alla rimessione in termini, che era stata negata dal giudice di merito.

Il ricorrente aveva giustificato il tardivo invio dell’atto facendo riferimento a problemi della casella PEC non imputabili al difensore. In particolare, aveva dovuto procedere allo svuotamento della casella, al salvataggio delle comunicazioni da conservare e alla cancellazione di quelle inutili, così da liberare spazio e consentire l’invio della notificazione.

La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. La condizione posta a fondamento della richiesta di rimessione in termini riguardava infatti la gestione e la manutenzione della casella di posta elettronica certificata. Tali attività, secondo la Corte, non possono essere imputate a soggetti diversi dal difensore titolare della casella. Ne consegue che l’impedimento non poteva essere qualificato come causa non imputabile idonea a giustificare la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c.

Decisione e conseguenze economiche

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

La decisione è stata assunta a Roma in camera di consiglio il 16 ottobre 2018 e depositata in cancelleria il 12 novembre 2018.

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