Ordinanza del 05/11/2018 n. 192 - Corte Costituzionale
Tasse automobilistiche - Ambito di applicazione e presupposti - Tassa automobilistica regionale - Obbligo di pagamento per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo trascritto presso il PRA - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-quater, comma 4, della legge regionale Toscana n. 49/2003. La disposizione, che esclude la sospensione della tassa automobilistica in caso di fermo amministrativo trascritto al PRA per la riscossione coattiva di crediti pubblici, è compatibile con gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost. Il fermo fiscale è distinto dal fermo amministrativo previsto per violazioni del codice della strada e il tributo automobilistico è collegato alla proprietà del veicolo o a un titolo equipollente, non alla sua circolazione.
Obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale durante il fermo amministrativo disposto dall’agente della riscossione
Obbligo della tassa automobilistica in caso di fermo fiscale
La Corte costituzionale ha esaminato la questione relativa all’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale per un veicolo sottoposto a fermo amministrativo disposto dall’agente della riscossione e trascritto presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La decisione riguarda l’art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49, introdotto dall’art. 33 della legge regionale 14 luglio 2012, n. 35.
La disposizione stabilisce che la trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non produce effetti ai fini dell’interruzione o della sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale.
Procedimento originario e questione di legittimità costituzionale
La questione è stata sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione seconda, nel giudizio promosso da Antonio Errichiello contro la Regione Toscana ed Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. – Agenzia Riscossione Napoli.
Il contribuente aveva impugnato una cartella esattoriale relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica, sostenendo che il tributo non fosse dovuto perché il veicolo, di sua proprietà, era stato sottoposto a fermo amministrativo durante il periodo d’imposta considerato.
Il giudice rimettente aveva ritenuto rilevante la questione e aveva denunciato il contrasto della norma regionale con:
- l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in materia di competenza legislativa esclusiva statale nel settore tributario;
- l’art. 119, secondo comma, della Costituzione;
- l’art. 5, comma 37, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.
La rimettente aveva richiamato, in particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 288 del 2012, con cui era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di una disposizione della Regione Marche ritenuta analoga.
Distinzione tra fermo amministrativo e fermo fiscale
La Corte ha richiamato la propria precedente sentenza n. 47 del 2017, con la quale aveva già dichiarato non fondata un’identica questione riguardante lo stesso art. 8-quater, comma 4, della legge regionale Toscana n. 49/2003.
Secondo la Corte, occorre distinguere due diverse forme di fermo:
- il fermo amministrativo disposto dall’autorità amministrativa o giudiziaria quale conseguenza di violazioni delle norme del codice della strada;
- il cosiddetto fermo fiscale, disposto dall’agente della riscossione come misura di garanzia per il recupero coattivo di crediti di enti pubblici.
L’esenzione dalla tassa automobilistica prevista dall’art. 5, comma 37, del decreto-legge n. 953/1982 riguarda il primo tipo di fermo. Tale disposizione non poteva riferirsi al fermo fiscale, poiché quest’ultima figura è stata introdotta solo successivamente dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, attraverso l’art. 91-bis, poi confluito nell’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.
Il fermo fiscale ha quindi natura e funzione diverse: non costituisce una sanzione per una violazione del codice della strada, ma opera come garanzia del credito pubblico nell’ambito della riscossione coattiva.
Presupposto della tassa automobilistica
La Corte ha ribadito che la tassa automobilistica, in base alla disciplina introdotta dal decreto-legge n. 953/1982, non è collegata alla concreta circolazione del veicolo.
Il presupposto del tributo è invece rappresentato dalla proprietà del mezzo o dalla titolarità di un diritto o rapporto giuridico equipollente, idoneo a legittimarne il possesso. Tra i titoli rilevanti sono indicati:
- la proprietà;
- l’usufrutto;
- il leasing;
- l’acquisto con patto di riservato dominio.
Di conseguenza, il fermo fiscale non elimina il presupposto impositivo, poiché il soggetto continua a essere proprietario del veicolo o titolare del rapporto giuridico che ne legittima il possesso. L’impossibilità temporanea di utilizzare o far circolare il mezzo non comporta quindi, di per sé, la sospensione dell’obbligo tributario.
Valutazione della Corte rispetto ai parametri costituzionali
La Corte ha ritenuto che l’art. 8-quater, comma 4, della legge regionale Toscana n. 49/2003 non contrasti con gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione.
L’esclusione della sospensione della tassa durante il fermo disposto dall’agente della riscossione è coerente con la regola secondo cui il tributo è correlato alla proprietà del veicolo, e non alla sua circolazione. Essa non incide sull’esenzione prevista per il diverso fermo amministrativo disposto dall’autorità amministrativa o giudiziaria.
La Corte ha inoltre rilevato che l’ordinanza di rimessione non conteneva argomenti nuovi o elementi idonei a superare le motivazioni già espresse nella sentenza n. 47 del 2017.
Esito della decisione
La questione è stata dichiarata manifestamente infondata ai sensi dell’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell’art. 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
La decisione è stata assunta il 10 ottobre 2018 presso la sede della Corte costituzionale in Roma e depositata in cancelleria il 5 novembre 2018. Pertanto, il fermo fiscale trascritto al PRA per la riscossione coattiva di crediti pubblici non interrompe né sospende l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale.
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