Ordinanza del 16/11/2018 n. 29491 - Corte di Cassazione
Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Mancata allegazione sentenza civile oggetto di registrazione - Nullità dell'atto per difetto di motivazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che l’avviso di liquidazione emesso ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131/1986 è illegittimo per difetto di motivazione quando indica soltanto data e numero del provvedimento civile da registrare senza allegarlo né fornire elementi sufficienti a renderlo immediatamente conoscibile. L’obbligo di allegazione previsto dall’art. 7 della legge n. 212/2000 tutela il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente. Accolto il ricorso introduttivo, con compensazione delle spese di merito e condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese di cassazione, liquidate in euro 1.000 oltre accessori forfettari del 15%.
Nullità dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro per mancata allegazione della sentenza o del provvedimento civile oggetto di registrazione
Illegittimità dell’avviso di liquidazione per mancata allegazione del provvedimento presupposto
La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso proposto da una banca contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, che aveva confermato il rigetto dell’impugnazione avverso un avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo all’anno 2011. La questione principale riguardava la sufficienza della motivazione dell’avviso, che indicava il provvedimento civile sottoposto a registrazione senza allegarne il testo.
Motivi del ricorso
La contribuente aveva formulato due motivi:
- con il primo, aveva denunciato la violazione degli artt. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, 3, 21-septies e 21-octies della legge n. 241/1990 e 54 del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che l’avviso fosse carente di motivazione perché privo dell’allegazione del provvedimento tassato e di indicazioni utili a comprendere la liquidazione;
- con il secondo, aveva contestato la violazione degli artt. 22 e 43 del d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 1936, 1941 e 1944 c.c., sostenendo che l’Ufficio avesse assunto come base imponibile l’intero ammontare della fideiussione invece della sola somma fatta valere in giudizio.
L’Agenzia delle Entrate aveva resistito con controricorso.
Obbligo di allegazione e sufficienza della motivazione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui, in materia di imposta di registro, l’avviso di liquidazione emesso ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131/1986 è illegittimo per difetto di motivazione quando riporti soltanto la data e il numero del provvedimento civile oggetto di registrazione senza allegarlo.
L’obbligo di allegazione previsto dall’art. 7 della legge n. 212/2000 è diretto a garantire al contribuente il pieno e immediato esercizio delle proprie facoltà difensive. In assenza dell’allegazione, il contribuente sarebbe costretto a svolgere un’attività di ricerca del provvedimento presupposto, con conseguente compressione del termine disponibile per proporre impugnazione.
La Corte ha richiamato, sul punto, i precedenti di Cassazione, Sez. 6-5, n. 29402 del 7 dicembre 2017 e Sez. 6-5, n. 12468 del 17 giugno 2015.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, la stessa Agenzia delle Entrate aveva ammesso che l’avviso di liquidazione riportava esclusivamente gli estremi del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Genova, senza ulteriori elementi idonei a rendere immediatamente conoscibile il provvedimento presupposto.
Tale indicazione è stata ritenuta insufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione e di allegazione, poiché non consentiva alla contribuente di conoscere tempestivamente il contenuto e i presupposti della pretesa tributaria.
Esito del secondo motivo
A seguito dell’accoglimento del primo motivo, il secondo motivo, relativo alla determinazione della base imponibile della fideiussione, è stato dichiarato assorbito. Non è stato quindi esaminato nel merito.
Decisione della Corte
La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente la controversia nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente.
Spese processuali
Le spese del giudizio di merito sono state integralmente compensate tra le parti. L’Agenzia delle Entrate è stata invece condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore della ricorrente in euro 1.000, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%.
La decisione è stata assunta a Roma il 25 ottobre 2018.
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