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Ordinanza

Ordinanza del 16/11/2018 n. 29551 - Corte di Cassazione

Imposte indirette - IVA - Accertamento - Omessa presentazione della dichiarazione - Affitto di azienda - Processo tributario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che il contratto di affitto d’azienda privo di atto pubblico o scrittura privata autenticata non è inesistente ai fini fiscali. La forma prevista dall’art. 2556 c.c. è richiesta ad probationem e non impedisce al Fisco di considerare esistente il contratto, anche ai fini della registrazione d’ufficio. È stata cassata con rinvio la decisione che aveva qualificato come cessione di beni le rimanenze incluse nell’affitto per carenza di forma.

Affitto d’azienda non formalizzato e rilevanza fiscale ai fini IVA

Affitto d’azienda privo della forma autenticata: rilevanza fiscale

La controversia riguarda la qualificazione, ai fini fiscali e IVA, di un contratto di affitto d’azienda stipulato mediante scrittura privata non registrata. La Corte di cassazione ha chiarito che la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata prevista dall’art. 2556 c.c. è richiesta ad probationem, con effetti circoscritti al processo e ai rapporti tra le parti, e non costituisce un requisito di esistenza sostanziale del contratto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Accertamento e pretesa tributaria

L’Agenzia delle entrate aveva notificato ad A.A. un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003, contestando:

  • l’omessa presentazione della dichiarazione IVA;
  • un imponibile IVA non dichiarato pari a euro 363.003,00, ritenuto derivante dal trasferimento delle rimanenze di magazzino;
  • un maggior reddito collegato a un canone di locazione non dichiarato pari a euro 15.000,00.

L’Ufficio aveva ritenuto che le rimanenze non potessero essere comprese nell’affitto d’azienda e che il loro trasferimento dovesse essere riqualificato come cessione di beni, con conseguente imputazione del relativo valore a ricavi.

Contratti stipulati dalle parti

Con atto del 27 gennaio 2003, la contribuente aveva affittato la propria azienda per un canone di euro 10.000,00, escludendo inizialmente le rimanenze di magazzino, destinate alla successiva vendita. Successivamente, con scrittura privata non registrata del 29 gennaio 2003, le parti avevano incluso le rimanenze nell’operazione, prevedendo un maggior canone di euro 15.000,00.

L’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che tale seconda scrittura non potesse produrre effetti come integrazione del contratto di affitto d’azienda, poiché non redatta in forma pubblica o mediante scrittura privata autenticata e non registrata. Da tale premessa aveva tratto la conclusione che le merci fossero state cedute separatamente alla società utilizzatrice.

Esiti dei giudizi di merito

Il ricorso della contribuente era stato rigettato dal giudice di primo grado. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva confermato la decisione, ritenendo inesistente il contratto di affitto d’azienda, in quanto non registrato e non redatto nella forma prevista dall’art. 6 della legge n. 310 del 1993.

Secondo la CTR, l’assenza dei requisiti formali impediva di riconoscere l’operazione come affitto d’azienda e comportava la qualificazione del trasferimento delle merci come cessione di beni.

Motivi del ricorso per cassazione

La contribuente aveva proposto sei motivi di ricorso.

Il primo motivo denunciava, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza regionale, con riferimento alla ritenuta inesistenza del contratto, alla pretesa mancanza di un canone di locazione e all’esistenza di due scritture negoziali.

La Corte ha dichiarato tale motivo inammissibile, rilevando che la CTR non aveva omesso l’esame di specifici elementi di fatto, ma aveva adottato una motivazione di natura giuridica. La censura non poteva quindi essere proposta ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Le considerazioni relative alla mancanza del canone e alla presenza di due scritture erano state ritenute argomentazioni integrative della decisione, non autonome ragioni fondanti.

Principio sull’art. 2556 c.c.

Il secondo motivo, relativo alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2556 c.c., è stato ritenuto fondato.

La Corte ha precisato che la forma scritta mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata prevista per l’affitto d’azienda dall’art. 2556 c.c. è richiesta esclusivamente ad probationem. La sua mancanza produce effetti sul piano della prova nel processo e nei rapporti tra le parti contraenti, ma non determina l’inesistenza ontologica del contratto nei confronti del Fisco.

Ne consegue che, ai fini fiscali, il contratto deve essere considerato esistente anche quando non presenti la forma specificamente prevista dall’art. 2556 c.c. La Corte ha richiamato, a sostegno, la sentenza n. 6071 dell’11 luglio 1987 e la sentenza n. 20057 del 24 settembre 2014.

Registrazione fiscale dei contratti verbali

La decisione sottolinea inoltre che l’Amministrazione finanziaria è tenuta a registrare d’ufficio persino i contratti verbali di affitto d’azienda, ai sensi dell’art. 15, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986.

Tale previsione conferma che, sul piano tributario, la validità o esistenza del rapporto non dipende necessariamente dal rispetto della forma pubblica o autenticata richiesta dall’art. 2556 c.c. La carenza formale non poteva quindi costituire, da sola, il presupposto per escludere l’affitto d’azienda e riqualificare il trasferimento delle rimanenze come cessione di beni imponibile.

Decisione della Corte

La Corte di cassazione ha:

  • accolto il secondo motivo di ricorso;
  • dichiarato inammissibile il primo motivo;
  • dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi;
  • cassato la sentenza impugnata;
  • rinviato la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la fondatezza della pretesa impositiva applicando il principio secondo cui il contratto di affitto d’azienda privo della forma prevista dall’art. 2556 c.c. non è, per ciò solo, inesistente ai fini fiscali.

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