Cassazione Civile, Sentenza n. 12873/2021 del 13/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto che, essendosi i medesimi già soddisfatti in esito a una diversa procedura esecutiva fondata sullo stesso titolo, mancasse loro interesse a proseguire il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (ai sensi dell'art. 548 c.p.c. nel testo anteriore al 2012). Sostenevano invece di avere interesse a ottenere l'accertamento dell'obbligo di UnipolSai nei confronti dell'ENAP anche al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione, invocando gli artt. 91, 93, 95 e 100 c.p.c. e la giurisprudenza che, a loro avviso, riconosceva il diritto al rimborso delle spese per più procedimenti esecutivi promossi sullo stesso credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, nel sistema anteriore alla riforma del 2012, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo era un giudizio di cognizione ordinario finalizzato ad accertare l'esistenza e la misura del debito del terzo rispetto al debitore esecutato. Tale giudizio era autonomo rispetto al processo esecutivo e non poteva assorbire questioni proprie dell'esecuzione (come la liquidazione delle spese esecutive o la verifica della soddisfazione del credito). Di conseguenza l'interesse ad ottenere l'accertamento sussiste quando permanga una controversia circa l'obbligazione del terzo; il giudice dell'accertamento non è competente a decidere sul rimborso delle spese di esecuzione, competenza che spetta al giudice dell'esecuzione. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, demandando anche la decisione sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 548 c.p.c. (testo anteriore alle modifiche del 2012)
se il terzo non compare all'udienza stabilita (..) il giudice, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo
Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo è un giudizio di cognizione ordinario volto ad accertare l'esistenza e la misura del debito del terzo verso il debitore esecutato; esso è autonomo rispetto al procedimento esecutivo e non comprende questioni tipiche dell'esecuzione (es. liquidazione delle spese esecutive, pignorabilità nel procedimento esecutivo).
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire richiesto dall'art.100 sussiste quando permane una controversia circa l'obbligazione del terzo; la sussistenza di una soddisfazione intervenuta in altra esecuzione non elimina automaticamente l'interesse all'accertamento dell'obbligo del terzo, salvo casi particolari (es. caducazione del titolo).
art. 95 c.p.c.
Norma richiamata dai ricorrenti per sostenere il diritto al rimborso delle spese sostenute nella procedura esecutiva; la Corte precisa però che la decisione su tale rimborso compete al giudice dell'esecuzione e non al giudice del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (nella disciplina anteriore al 2012).
artt. 91 e 93 c.p.c.
Norme riferite alle spese di giudizio e alla liquidazione delle spese; la Corte conferma che la competenza a decidere sulla liquidazione delle spese dell'esecuzione non rientra nell'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.
Cass. 17 aprile 1984 n. 3786 (giurisprudenza richiamata)
Decisione di precedente giurisprudenza che, secondo i ricorrenti, avrebbe sostenuto il diritto del creditore a ottenere rimborso delle spese di più esecuzioni sullo stesso credito; la Corte osserva che la normativa e la giurisprudenza consolidate qualificano il giudizio di accertamento come autonomo rispetto al processo esecutivo, con le conseguenze esposte.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato solo in ordine alla procedura di trattazione del ricorso (discussione in camera di consiglio); non inciso sul merito sostanziale.
Massime di principio
- Nel regime anteriore alla riforma del 2012, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo è autonomo rispetto al processo esecutivo: serve ad accertare l'esistenza e la misura del debito del terzo e non a decidere sulle spese o sulla soddisfazione intervenuta nella procedura esecutiva.
- La sussistenza dell'interesse a proporre il giudizio di accertamento del terzo si valuta in base alla persistenza della controversia circa l'obbligazione del terzo; la mera esistenza di un'ulteriore procedura esecutiva nel frattempo conclusasi con soddisfazione non elimina automaticamente tale interesse, salvo circostanze eccezionali (es. caducazione del titolo).
- La decisione sulla liquidazione del rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione compete al giudice dell'esecuzione e non al giudice del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (nel testo normativo precedente al 2012).
- Se un creditore promuove più esecuzioni sullo stesso credito, ciò non gli impedisce in astratto di chiedere l'accertamento dell'obbligo del terzo; tuttavia, la tutela relativa alle spese e alla soddisfazione del credito va perseguita davanti al giudice competente per l'esecuzione.
- Occorre prestare attenzione alla normativa applicabile ratione temporis: le regole successive alla riforma del 2012 possono aver modificato la portata di talune competenze e divisibilità tra giudizio di accertamento e processo esecutivo.
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