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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30364/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che, riqualificando i fatti come reato di cui all'art. 319‑quater c.p., aveva annullato il provvedimento cautelare (arresti domiciliari) emesso dal GIP di Nocera Inferiore. I fatti contestati riguardano, in concorso, la pretesa imposizione di somme di denaro (da 25.000 a 100.000 euro) nei confronti di Sburlino Emanuele e Zucchini Antonio, mediante la minaccia di influire negativamente sulle conseguenze del fallimento della società GE.I.CON e la sottrazione di documentazione societaria, al fine di "alleggerire" la posizione del fallito. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto non sussistenti gravi indizi di colpevolezza per concussione e aveva ricondotto i fatti a diversa fattispecie (art. 319‑quater), valorizzando l'attendibilità contrastata dei denuncianti e l'assenza di riscontri probatori. Il PM ha censurato la riqualificazione e la valutazione della partecipazione dei coindagati, sostenendo errore di diritto nelle distinzioni tra concussione e induzione indebita e nell'applicazione delle regole sulla valutazione della credibilità (art. 192 c.p.p.).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile per tardività: l'atto di impugnazione è stato depositato il giorno di scadenza oltre l'orario di apertura al pubblico della cancelleria (deposito alle 13:40, mentre l'ufficio è aperto al pubblico fino alle 12:30). La tardività non è stata sanata né giustificata; la Corte ha richiamato la regola di cui all'art. 172, comma 6, c.p.p., e la consolidata giurisprudenza secondo cui l'orario di apertura al pubblico è il parametro rilevante anche per il Pubblico Ministero e che la presenza di personale in servizio non conta. Perciò la Corte non ha esaminato il merito dei motivi di impugnazione e ha respinto il gravame per irricevibilità.

Norme richiamate

  • art. 319‑quater cod. pen.

    Il Tribunale del riesame ha ritenuto ricondurre i fatti a questa fattispecie, negando la sussistenza dei gravi indizi per concussione; la Corte di legittimità non ha pronunciato sul merito a causa dell'inammissibilità procedurale del ricorso.

  • art. 317 cod. pen. (conc.) e connessi artt. 81, 117, 56, 61 n.9 cod. pen.

    Erano le norme oggetto della contestazione originaria dal GIP (reato di concussione e circostanze), ma la riqualificazione operata dal Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza degli indizi per tali fattispecie.

  • art. 33 legge fallimentare

    Nel provvedimento del riesame si è fatto riferimento a relazione ex art. 33 L.F. redatta dal curatore come elemento in discussione rispetto alla sottrazione documentale; la Corte non ha valutato nel merito la rilevanza probatoria vista l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 172, comma 6, cod. proc. pen.

    "il termine ... si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico"

    Applicato restrittivamente: il termine per impugnare è valutato rispetto all'orario di apertura al pubblico della cancelleria; il deposito del PM oltre l'orario di apertura è tardivo anche se effettuato in presenza di personale in servizio o tramite consegna materiale; la modalità PEC non sanava la tardività.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata dalle censure del PM in ordine al metodo di valutazione della credibilità dei denuncianti; la Corte non ha deciso sul punto per ragioni procedurali.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla sintesi dei motivi di ricorso; non è intervenuta una valutazione sulle doglianze di merito a causa dell'inammissibilità temporale.

Massime di principio

  • Gli atti di impugnazione devono essere depositati entro il termine processuale e secondo l'orario di apertura al pubblico della cancelleria; il mancato rispetto di tali regole può rendere inammissibile il ricorso anche se depositato lo stesso giorno di scadenza ma dopo l'orario di chiusura al pubblico.
  • L'art. 172, comma 6, c.p.p. si applica anche al Pubblico Ministero: la presenza di personale in servizio non conta ai fini del termine, e la PEC non sanifica un deposito materialmente tardivo rispetto all'orario di apertura al pubblico.
  • Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per vizi procedurali rilevanti (es. tardività), il giudice di legittimità non entra nel merito delle questioni sostanziali sollevate, per cui le censure relative a riqualificazione del reato o valutazione della credibilità restano non esaminate.
  • Nelle ipotesi in cui si discute la distinzione tra concussione e altre fattispecie (es. induzione indebita o reati correlati), è determinante la valutazione concreta degli elementi probatori: minacce comprovate, modalità della condotta e riscontri oggettivi, non solo dichiarazioni contraddittorie dei denuncianti.
  • Le valutazioni di credibilità e di attendibilità delle persone offese vanno motivate con riferimento ai criteri di riscontro oggettivo (contatti, documenti, comportamenti coerenti) e non possono essere fatte con automatismi; tuttavia contestazioni processuali sulla correttezza di tali valutazioni devono essere proposte nei termini e nelle forme previste, altrimenti non saranno esaminate.

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