Cassazione Penale, Sentenza n. 30364/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che, riqualificando i fatti come reato di cui all'art. 319‑quater c.p., aveva annullato il provvedimento cautelare (arresti domiciliari) emesso dal GIP di Nocera Inferiore. I fatti contestati riguardano, in concorso, la pretesa imposizione di somme di denaro (da 25.000 a 100.000 euro) nei confronti di Sburlino Emanuele e Zucchini Antonio, mediante la minaccia di influire negativamente sulle conseguenze del fallimento della società GE.I.CON e la sottrazione di documentazione societaria, al fine di "alleggerire" la posizione del fallito. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto non sussistenti gravi indizi di colpevolezza per concussione e aveva ricondotto i fatti a diversa fattispecie (art. 319‑quater), valorizzando l'attendibilità contrastata dei denuncianti e l'assenza di riscontri probatori. Il PM ha censurato la riqualificazione e la valutazione della partecipazione dei coindagati, sostenendo errore di diritto nelle distinzioni tra concussione e induzione indebita e nell'applicazione delle regole sulla valutazione della credibilità (art. 192 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile per tardività: l'atto di impugnazione è stato depositato il giorno di scadenza oltre l'orario di apertura al pubblico della cancelleria (deposito alle 13:40, mentre l'ufficio è aperto al pubblico fino alle 12:30). La tardività non è stata sanata né giustificata; la Corte ha richiamato la regola di cui all'art. 172, comma 6, c.p.p., e la consolidata giurisprudenza secondo cui l'orario di apertura al pubblico è il parametro rilevante anche per il Pubblico Ministero e che la presenza di personale in servizio non conta. Perciò la Corte non ha esaminato il merito dei motivi di impugnazione e ha respinto il gravame per irricevibilità.
Norme richiamate
art. 319‑quater cod. pen.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto ricondurre i fatti a questa fattispecie, negando la sussistenza dei gravi indizi per concussione; la Corte di legittimità non ha pronunciato sul merito a causa dell'inammissibilità procedurale del ricorso.
art. 317 cod. pen. (conc.) e connessi artt. 81, 117, 56, 61 n.9 cod. pen.
Erano le norme oggetto della contestazione originaria dal GIP (reato di concussione e circostanze), ma la riqualificazione operata dal Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza degli indizi per tali fattispecie.
art. 33 legge fallimentare
Nel provvedimento del riesame si è fatto riferimento a relazione ex art. 33 L.F. redatta dal curatore come elemento in discussione rispetto alla sottrazione documentale; la Corte non ha valutato nel merito la rilevanza probatoria vista l'inammissibilità del ricorso.
art. 172, comma 6, cod. proc. pen.
"il termine ... si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico"
Applicato restrittivamente: il termine per impugnare è valutato rispetto all'orario di apertura al pubblico della cancelleria; il deposito del PM oltre l'orario di apertura è tardivo anche se effettuato in presenza di personale in servizio o tramite consegna materiale; la modalità PEC non sanava la tardività.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata dalle censure del PM in ordine al metodo di valutazione della credibilità dei denuncianti; la Corte non ha deciso sul punto per ragioni procedurali.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla sintesi dei motivi di ricorso; non è intervenuta una valutazione sulle doglianze di merito a causa dell'inammissibilità temporale.
Massime di principio
- Gli atti di impugnazione devono essere depositati entro il termine processuale e secondo l'orario di apertura al pubblico della cancelleria; il mancato rispetto di tali regole può rendere inammissibile il ricorso anche se depositato lo stesso giorno di scadenza ma dopo l'orario di chiusura al pubblico.
- L'art. 172, comma 6, c.p.p. si applica anche al Pubblico Ministero: la presenza di personale in servizio non conta ai fini del termine, e la PEC non sanifica un deposito materialmente tardivo rispetto all'orario di apertura al pubblico.
- Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per vizi procedurali rilevanti (es. tardività), il giudice di legittimità non entra nel merito delle questioni sostanziali sollevate, per cui le censure relative a riqualificazione del reato o valutazione della credibilità restano non esaminate.
- Nelle ipotesi in cui si discute la distinzione tra concussione e altre fattispecie (es. induzione indebita o reati correlati), è determinante la valutazione concreta degli elementi probatori: minacce comprovate, modalità della condotta e riscontri oggettivi, non solo dichiarazioni contraddittorie dei denuncianti.
- Le valutazioni di credibilità e di attendibilità delle persone offese vanno motivate con riferimento ai criteri di riscontro oggettivo (contatti, documenti, comportamenti coerenti) e non possono essere fatte con automatismi; tuttavia contestazioni processuali sulla correttezza di tali valutazioni devono essere proposte nei termini e nelle forme previste, altrimenti non saranno esaminate.
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