Sentenza n. 12274/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento A) del decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 2575 e n. 2576 del 06.12.2023 (pubblicato in data 11.12.2023 sul portale InPa), recante bando di indizione del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado e dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, laddove prevede che la graduatoria definitiva sia compilata con l’elencazione dei soli candidati vincitori, senza quindi esplicitazione dei candidati comunque risultati idonei a seguito del superamento delle prove selettive e della valutazione dei titoli dichiarati (art. 9, co. 1); B) del Decreto Ministeriale 26.10.2023 n. 205 e n. 206, recante disciplina regolamentare dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente, laddove prevede che la graduatoria sia compilata con l’elencazione dei soli candidati vincitori rispetto ai posti banditi (art. 12); C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti, E CONSEGUENTEMENTE PER L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: D) dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie definitive adottati dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio in relazione alle classi concorsuali per le quali i ricorrenti hanno concorso nei rispettivi ambiti, ut supra elencate e altresì dettagliate in atti, laddove non figurano i loro nominativi in quanto idonei, per l’effetto, per la condanna anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. delle amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a pubblicare le graduatorie definitive con inserimento di tutti i candidati idonei onde consentire di evidenziare la loro collocazione sulla scorta del punteggio complessivamente riconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bandi e decreti ministeriali disciplinanti il concorso ordinario per il personale docente, nonché le graduatorie definitive pubblicate con l'indicazione dei soli vincitori e non degli idonei non vincitori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la scelta dell'amministrazione di pubblicare graduatorie definitive contenenti esclusivamente i candidati vincitori, senza indicare i candidati che avevano superato le prove e conseguito l'idoneità ma non rientravano nei posti banditi. Hanno dedotto la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 15 TFUE, dell'art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 1 l. n. 241/1990, dell'art. 35 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 7 e 8 d.P.R. n. 3/1957, dell'art. 400, comma 15, d.lgs. n. 297/1994, degli artt. 1 e 19 d.lgs. n. 33/2013, degli artt. 11 e 15 d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 59, comma 10, lett. d), d.l. n. 73/2021, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità, leale collaborazione e favor partecipationis. Secondo i ricorrenti, l'elenco graduato degli idonei sarebbe stato necessario per consentire la loro assunzione in caso di rinunce dei vincitori o di incremento dei posti disponibili.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale ritenuto consolidato. Ha rilevato che l'art. 59, comma 10, lett. d), d.l. n. 73/2021 dispone la formazione della graduatoria nel limite dei posti messi a concorso, salva l'integrazione, sempre entro tale limite, con i candidati idonei in caso di rinunce. La norma primaria, recepita dall'art. 9 dei decreti dipartimentali impugnati e dall'art. 12 dei decreti ministeriali n. 205 e n. 206 del 2023, non impone quindi la pubblicazione di una graduatoria comprendente tutti gli idonei non vincitori. Gli Uffici Scolastici Regionali hanno pertanto operato conformemente alla disciplina legislativa e alla lex specialis. Il Collegio ha ritenuto la disciplina ragionevole e compatibile con i principi costituzionali e sovranazionali, in considerazione delle esigenze di celerità, speditezza ed efficienza proprie delle procedure di reclutamento collegate al PNRR e della cadenza annuale dei concorsi. I ricorrenti non possono pretendere la pubblicazione di un elenco degli idonei in contrasto con una previsione legislativa, ferma restando la possibilità di esercitare il diritto di accesso per verificare il punteggio conseguito e gli eventuali scorrimenti conseguenti alle rinunce. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 59, comma 10, lett. d), d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021
formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, sempre nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali
La disposizione impone la formazione e pubblicazione della graduatoria entro il limite dei posti banditi e consente l'integrazione con gli idonei soltanto in caso di rinunce e sempre entro tale limite; non impone la pubblicazione di una graduatoria generale degli idonei non vincitori.
art. 9 D.D. n. 2575 e n. 2576 del 6 dicembre 2023
La disciplina concorsuale attuativa prevede la pubblicazione della graduatoria dei soli vincitori, conformemente alla norma primaria.
art. 12 D.M. n. 205 e n. 206 del 26 ottobre 2023
Le disposizioni regolamentari sulla formazione delle graduatorie sono state ritenute coerenti con l'art. 59, comma 10, lett. d), d.l. n. 73/2021.
art. 30 c.p.a.
Richiamato dai ricorrenti per la domanda di condanna, non applicato in senso favorevole in quanto il ricorso è stato respinto.
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022
Ha fondato l'ordine di integrazione del contraddittorio, in ragione della riconducibilità della procedura ad interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR.
Massime di principio
- Quando una norma primaria stabilisce che la graduatoria concorsuale sia formata entro il limite dei posti messi a concorso, prevedendo l'integrazione con gli idonei solo in caso di rinunce e sempre entro tale limite, l'amministrazione non è obbligata a pubblicare una graduatoria comprendente tutti gli idonei non vincitori.
- La lex specialis di un concorso non può essere censurata per non avere previsto un elenco graduato degli idonei quando tale esclusione discende direttamente da una disposizione legislativa applicabile alla procedura.
- Nelle procedure di reclutamento collegate al PNRR, le esigenze di celerità, speditezza, buon andamento ed efficienza possono giustificare modalità semplificate di formazione e pubblicazione delle graduatorie, purché non sia dimostrata una lesione irragionevole di interessi contrapposti di pari rango.
- L'idoneità conseguita in una procedura concorsuale non attribuisce, in assenza di una specifica previsione normativa, il diritto alla pubblicazione del nominativo in una graduatoria generale né il diritto all'assunzione oltre i posti banditi.
- L'esclusione degli idonei non vincitori dalla graduatoria pubblicata non impedisce ai partecipanti di esercitare il diritto di accesso per conoscere il punteggio conseguito e verificare gli eventuali scorrimenti determinati dalle rinunce dei vincitori.
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