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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07860/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS richiedeva contributi alla gestione separata per l'anno 2011 a una professionista iscritta all'albo degli avvocati, oltre a sanzioni civili. La Corte d'appello aveva ritenuto dovuti i contributi, escludendo la prescrizione, assumendo che il dies a quo decorresse dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e valorizzando anche l'omessa compilazione del quadro RR come comportamento omissivo idoneo a sospendere la prescrizione. La ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, sostenendo che la prescrizione decorre dalla scadenza del pagamento dei contributi e non dalla dichiarazione dei redditi, e che l'avviso bonario non era idoneo a interrompere il termine; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 2941, n. 8, c.c. e dell'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, censurando l'affermazione di sospensione della prescrizione in assenza di un accertamento di doloso occultamento del debito; con il terzo ha contestato, in via a monte, la debenza stessa dei contributi alla gestione separata, assumendo di essere iscritta all'albo forense e di aver versato soltanto il contributo integrativo alla Cassa, senza reddito utile per il contributo soggettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto infondato il terzo motivo quanto all'obbligo contributivo alla gestione separata, ribadendo il principio per cui gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che svolgano attività libero-professionale priva di abitualità e non siano tenuti all'iscrizione alla Cassa Forense con posizione previdenziale utile, restano soggetti all'iscrizione alla gestione separata INPS. Ha invece accolto il ricorso quanto alla prescrizione e alla sospensione: la decorrenza del termine va individuata nella scadenza del pagamento dei contributi, tenendo conto del differimento disposto dal D.P.C.M. 6 giugno 2012 al 9 luglio 2012, e non nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi; inoltre, la sospensione ex art. 2941, n. 8, c.c. non può essere affermata automaticamente per la sola mancata compilazione del quadro RR, richiedendo un accertamento in fatto del doloso occultamento del debito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito non opera automaticamente per la mera omissione dichiarativa; è necessario un accertamento di fatto sul dolo e sull'occultamento preordinato.

  • art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995

    Per i contributi dovuti alla gestione separata il termine prescrizionale decorre dalla scadenza del pagamento e l'obbligo contributivo sussiste secondo il principio di universalizzazione della copertura assicurativa.

  • art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995

    Gli autonomi/professionisti privi di altra posizione previdenziale utile restano soggetti all'iscrizione alla gestione separata; l'unico versamento idoneo a escludere tale obbligo è quello che genera una correlata prestazione previdenziale.

  • art. 116, comma 8, lett. a), L. n. 388 del 2000

    Le sanzioni civili sono state escluse per il periodo anteriore al 6 luglio 2011, secondo il richiamo alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

  • D.P.C.M. 6 giugno 2012

    Il differimento del termine di pagamento dei contributi va considerato ai fini della decorrenza della prescrizione; per il 2011 il termine era differito al 9 luglio 2012.

Massime di principio

  • I contributi dovuti alla gestione separata INPS si prescrivono dalla scadenza del termine di pagamento, non dalla data della dichiarazione dei redditi, che è atto di mera scienza e non presupposto del credito contributivo.
  • Il differimento del termine di versamento stabilito da provvedimenti amministrativi rileva ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva.
  • La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito contributivo non può essere desunta in via automatica dalla sola omissione del quadro dichiarativo: occorre un accertamento concreto del dolo e dell'occultamento preordinato.
  • Gli avvocati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, che svolgano attività libero-professionale non abituale e non maturino una posizione previdenziale presso la cassa di categoria, sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata INPS in forza del principio di universalizzazione della copertura assicurativa.
  • Ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata, rileva soltanto il versamento contributivo che sia suscettibile di generare una prestazione previdenziale correlata in capo al professionista.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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