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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10298/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente territoriale)

La controversia

Una provincia aveva agito per ottenere dal Ministero il rimborso, ex art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001, degli oneri relativi al trattamento fondamentale corrisposto a due agenti di polizia provinciale impiegati presso la Procura della Repubblica di Verona come personale di polizia giudiziaria per un lungo periodo. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il Ministero ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 2, disp. att. c.p.p. e dell'art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che: l'applicazione del personale era stata chiesta dal solo Procuratore della Repubblica, senza la richiesta congiunta del Procuratore generale presso la Corte d'appello; l'utilizzazione del personale sarebbe dipesa da scelta discrezionale del capo dell'ufficio giudiziario e non da un obbligo di legge; quindi, mancando i presupposti dell'art. 5 disp. att. c.p.p., non sarebbe sorto l'obbligo di rimborso e non sarebbe applicabile la norma generale dell'art. 70, comma 12.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha affermato che l'art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001 pone un obbligo generale di rimborso, quando una pubblica amministrazione utilizzi personale dipendente da altra amministrazione, dell'onere relativo al trattamento fondamentale. Ha inoltre escluso che l'art. 5, comma 2, disp. att. c.p.p. sia norma speciale idonea a sottrarre il caso all'art. 70: quella disposizione disciplina solo i presupposti e il procedimento interno per l'applicazione presso le sezioni di polizia giudiziaria, ma non riguarda le amministrazioni di provenienza, che restano tenute al rimborso. Eventuali irregolarità nel procedimento di richiesta non esonerano l'amministrazione utilizzatrice dall'obbligo restitutorio verso quella di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001

    impone in via generale agli enti e alle amministrazioni che utilizzano personale di altre pubbliche amministrazioni di rimborsare l'onere relativo al trattamento fondamentale all'amministrazione di provenienza.

  • art. 5, comma 2, disp. att. c.p.p. (d.lgs. n. 271/1989)

    disciplina le condizioni e il procedimento per l'applicazione di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi presso le sezioni di polizia giudiziaria; non incide sull'obbligo di rimborso previsto dall'art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001 e non attribuisce alle amministrazioni di provenienza un potere di sindacato o di rifiuto rispetto alla richiesta.

  • art. 8 disp. att. c.p.p.

    richiamato dall'art. 5, comma 2, per il procedimento interno dell'applicazione, nei limiti di compatibilità.

  • art. 10 disp. att. c.p.p.

    richiamato dall'art. 5, comma 3, come disciplina applicabile al personale applicato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni dello Stato, in quanto esentate dal pagamento mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione utilizza personale dipendente da altra amministrazione, sorge l'obbligo generale di rimborsare all'ente di provenienza il trattamento fondamentale corrisposto, ai sensi dell'art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001.
  • La disciplina speciale che consente l'applicazione di personale presso le sezioni di polizia giudiziaria regola il procedimento e i presupposti dell'impiego, ma non deroga all'obbligo economico di rimborso in capo all'amministrazione utilizzatrice.
  • Eventuali irregolarità o vizi del procedimento interno di richiesta dell'applicazione non eliminano, di per sé, l'obbligo dell'amministrazione che ha fruito del personale di restituire le somme all'amministrazione di appartenenza.
  • La facoltà prevista dalle disposizioni sulle sezioni di polizia giudiziaria è riferita ai capi degli uffici giudiziari richiedenti; l'amministrazione di appartenenza è tenuta a dare esecuzione alla richiesta e non può opporre un sindacato discrezionale sulla sua regolarità interna.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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