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Sentenza

Sentenza del 12/02/2018 n. 786 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Cartella di pagamento - Interessi di dilazione - Rateizzazione del debito tributario - Mancato pagamento rata - Non sussiste - Pagamento di tutte le rate previste - Unico codice identificativo - Versamenti effettuati - Distinzione del codice tributi e del codice interessi - Non effettuata - Decadenza dal beneficio delle rateazione - Nessuna - Contribuente incorso in errore nella indicazione del codice tributo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La decadenza dal beneficio della rateazione è stata esclusa. Il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute prevale sull’errore formale nell’indicazione del codice tributo, quando tale errore consente comunque di ricostruire i versamenti e non determina un effettivo mancato pagamento. Il contribuente, pertanto, conserva il beneficio della rateizzazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la presunta decadenza dalla rateizzazione per il mancato pagamento di una rata. Il contribuente sosteneva di aver versato tempestivamente tutte le rate dovute, sia per i tributi sia per gli interessi di dilazione, ma di aver indicato erroneamente un unico codice identificativo, senza distinguere il codice tributo da quello relativo agli interessi. L’errore era quindi meramente formale e non aveva comportato l’omesso o tardivo pagamento del debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    La disposizione disciplina i controlli automatizzati delle dichiarazioni e la liquidazione delle imposte, nell’ambito della formazione delle somme richieste al contribuente.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis

    La norma disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e la liquidazione dell’imposta risultante dai dati dichiarati.

Massime di principio

  • Un errore formale nell’indicazione del codice tributo non comporta automaticamente la decadenza dalla rateizzazione se il contribuente ha effettuato tutti i pagamenti entro le scadenze.
  • Per valutare la decadenza occorre verificare l’effettivo pagamento delle somme dovute, la tempestività dei versamenti e la possibilità di ricondurli al debito tributario, non fermarsi al solo dato formale del codice utilizzato.
  • La distinzione tra tributo e interessi è rilevante per la corretta imputazione contabile, ma l’errata unificazione dei codici può essere considerata un’irregolarità sanabile quando non vi sia evasione, omissione o ritardo nel pagamento.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare ricevute, quietanze e documentazione del piano di rateazione e chiedere tempestivamente la rettifica dell’imputazione dei versamenti all’amministrazione o all’agente della riscossione.

Testo integrale

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