Sentenza n. 752/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, emesso dal Questore di Palermo il 11.06.2025 e notificato il 18.06.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Palermo dell'11 giugno 2025, notificato il 18 giugno 2025, con cui era stata rigettata l'istanza di conversione del permesso di soggiorno. Il ricorrente, di nazionalità senegalese, aveva ottenuto un permesso per protezione speciale valido sino al 25 gennaio 2025 e aveva presentato il 22 gennaio 2025 domanda di conversione in permesso per lavoro subordinato. Con unico motivo ha dedotto la violazione dell'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, carenza di istruttoria ed errore nei presupposti, contestando il rigetto fondato sulla ritenuta incompetenza territoriale dell'ufficio presso cui era stata presentata la domanda. In sede cautelare il TAR aveva ravvisato il fumus boni iuris, ritenendo che l'ufficio territorialmente incompetente della medesima amministrazione dovesse trasmettere tempestivamente l'istanza a quello competente, senza imporre al cittadino l'onere di ripresentarla. All'udienza pubblica del 5 febbraio 2026 il difensore del ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere; l'Avvocatura dello Stato non si è opposta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto della dichiarazione resa dal ricorrente e della mancata opposizione dell'amministrazione. Non ha quindi deciso definitivamente nel merito il motivo di ricorso, pur richiamando la valutazione cautelare già espressa, secondo cui l'ufficio della medesima amministrazione che riceve un'istanza non abnorme ma rivolta a un ufficio territorialmente incompetente deve trasmetterla tempestivamente all'ufficio competente, in applicazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, senza aggravare il procedimento imponendo la riproposizione della domanda. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato, impregiudicati gli ulteriori accertamenti dell'Agenzia delle Entrate sui presupposti reddituali. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
La disposizione è stata invocata dal ricorrente a sostegno della domanda di conversione del permesso di soggiorno, ma la sentenza non ne definisce in via definitiva l'interpretazione.
art. 97 Cost.
È richiamato, nella motivazione cautelare riportata, quale fondamento del principio per cui l'ufficio territorialmente incompetente della medesima amministrazione deve trasmettere l'istanza all'ufficio competente, anziché imporre la ripresentazione della domanda.
art. 1 l. n. 241/1990
È richiamato, insieme all'art. 97 Cost., a sostegno dei principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa e del divieto di aggravare il procedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando un'istanza non abnorme è presentata a un ufficio territorialmente incompetente della medesima amministrazione, l'ufficio ricevente deve trasmetterla tempestivamente all'ufficio competente, senza imporre all'interessato l'onere di ripresentarla.
- Il dovere di trasmissione dell'istanza all'ufficio competente discende dai principi di buon andamento, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa e dalla considerazione che il privato non è tenuto a conoscere perfettamente le regole interne di riparto territoriale delle competenze tra uffici della stessa amministrazione.
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