Cassazione Civile, Ordinanza n. 11496/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a precetto: una società, destinataria di un atto di intimazione al pagamento di oltre 83 mila euro, ha contestato l'importo richiesto invocando un proprio controcredito nei confronti del creditore intimante. Il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione, riducendo la somma intimata per effetto di una compensazione tra crediti; la Corte d'appello ha parzialmente riformato la decisione, correggendo il quantum da sottrarre dal precetto. Il creditore ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione della disciplina sulla compensazione e sostenendo che le decisioni di merito non avessero considerato che i crediti reciproci derivavano da un unico rapporto di appalto e che la compensazione opera dal momento della coesistenza dei crediti. La censura, però, è stata formulata in modo generico e non si è confrontata con la reale motivazione della sentenza d'appello, la quale aveva invece già attualizzato entrambi i crediti alla data dell'intimazione del precetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non rispettasse l'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., perché non indicava con precisione le norme asseritamente violate, non ne esponeva il contenuto precettivo e non lo confrontava con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, il ricorrente ha contestato una ricostruzione della compensazione non coincidente con quella effettivamente adottata dalla Corte d'appello, omettendo di chiarire i termini temporali della coesistenza dei crediti e rendendo la doglianza lacunosa e poco comprensibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto in modo specifico, mediante puntuale indicazione della norma asseritamente violata e confronto tra precetto normativo e motivazione della sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura è inammissibile se non è specifica, non si confronta con la decisione impugnata e non consente di comprendere chiaramente la doglianza.
art. 1241 c.c.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla compensazione tra debiti e crediti reciproci.
art. 1242 c.c.
Richiamato dal ricorrente per affermare che la compensazione estingue i debiti dal giorno della loro coesistenza.
art. 1655 c.c.
Richiamato dal ricorrente per collegare i crediti reciproci a un contratto di appalto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale seguito per la decisione dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio dell'importo del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, ove dovuto.
art. 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione per violazione di legge, il motivo deve essere specifico: occorre indicare le norme violate, esporne il contenuto precettivo e confrontarlo con la motivazione della decisione impugnata.
- La censura è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza di merito e si risolve in una critica generica o meramente assertiva.
- Quando si invoca la compensazione tra crediti reciproci, è necessario indicare con precisione quando si sia verificata la coesistenza dei crediti, perché la sola affermazione astratta del principio non basta a sorreggere la doglianza.
- In sede di legittimità, un motivo poco intelligibile, lacunoso o che presenti in modo confuso i rapporti tra le parti non supera il vaglio di ammissibilità.
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