Cassazione Penale, Ordinanza n. 23294/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo non fosse specifico, perché meramente reiterativo delle doglianze già esaminate in appello, e che, comunque, le censure tendevano a una diversa lettura delle prove, preclusa alla Cassazione. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa e appropriazione indebita. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando in particolare l'omessa valutazione di prove decisive e proponendo una diversa lettura dei dati processuali. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure riproducevano doglianze già formulate in appello e disattese, senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata, e che la critica si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso
Il ricorso è inammissibile quando i motivi non sono specifici e si limitano a riproporre censure già dedotte e disattese, senza un concreto confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a base della decisione impugnata; la mera ripetizione delle doglianze già formulate nei gradi di merito non soddisfa tale requisito.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una diversa lettura dei fatti processuali rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di omessa valutazione di prove decisive è rilevante solo quando la motivazione complessiva non consenta di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non è necessaria una confutazione esplicita di ogni singola deduzione difensiva se queste risultano implicitamente disattese dalla motivazione nel suo complesso.
- Il travisamento della prova assume rilievo in cassazione solo se l'errore incide in modo decisivo sull'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione; non basta una diversa interpretazione dei dati di fatto.
- Per configurare la truffa contrattuale è necessario accertare il dolo iniziale, ossia l'intenzione fraudolenta esistente sin dall'origine del rapporto negoziale.
- Quando il rapporto contrattuale risulti definitivamente caducato per effetto di condotte fraudolente, possono residuare gli elementi costitutivi dell'appropriazione indebita in relazione ai beni o valori già nella disponibilità dell'agente.
Come è indicizzato
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