Cassazione Civile, Ordinanza n. 21137/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una serie di atti di riscossione e di sgravio collegati a precedenti avvisi di accertamento fiscali. In un primo procedimento, il contribuente aveva impugnato le comunicazioni di annullamento parziale delle iscrizioni a ruolo emesse dal concessionario della riscossione per gli anni 2002-2005, conseguenti alla definizione giudiziale parziale dei presupposti avvisi di accertamento. In un secondo procedimento, il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento emessa ex art. 68 d.lgs. n. 546/1992 in esecuzione della sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento. La Commissione tributaria regionale aveva in un caso ritenuto inammissibili i ricorsi per non autonoma impugnabilità dell’atto di sgravio, nell’altro aveva accolto l’appello dell’Agenzia e rigettato quello incidentale del contribuente. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione: nel primo procedimento con quattro motivi, nel secondo con un unico motivo. Tuttavia, nelle more, l’Agenzia ha chiesto l’estinzione per cessazione della materia del contendere, evidenziando che la definizione agevolata degli atti presupposti aveva fatto venir meno ogni ragione di contrasto anche sugli atti successivi; il contribuente, quanto al primo procedimento, ha aderito alla richiesta.
La decisione
La Corte, riuniti i procedimenti RG n. 12982/2015 e RG n. 27195/2016 per connessione soggettiva e oggettiva, ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata degli atti presupposti e della conseguente cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato l’estinzione di entrambi i giudizi riuniti e ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite. Il precedente procedimento già riunito e relativo agli atti presupposti era stato in precedenza dichiarato estinto. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma per affermare che la comunicazione di sgravio delle cartelle di pagamento non costituisce atto di riscossione autonomamente impugnabile.
È richiamato per descrivere la cartella di pagamento emessa in esecuzione della sentenza di primo grado parzialmente favorevole al contribuente.
Massime di principio
- Quando, nelle controversie tributarie, la definizione agevolata degli atti presupposti elimina integralmente la pretesa fiscale residua, viene meno l’interesse alla decisione sugli atti consequenziali e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La comunicazione di sgravio delle cartelle, in quanto priva di autonoma natura di atto della riscossione, non è di regola autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992.
- L’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere comporta la compensazione delle spese quando la definizione sopravvenuta rende inutile la prosecuzione della lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21065/2022 del 04/07/2022
- ordinanza_civile · 4 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21066/2022 del 04/07/2022
- ordinanza_civile · 4 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21067/2022 del 04/07/2022
- ordinanza_civile · 4 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21068/2022 del 04/07/2022
- ordinanza_civile · 4 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21069/2022 del 04/07/2022
- ordinanza_civile · 4 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21070/2022 del 04/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →