Cassazione Penale, Sentenza n. 29272/2024 del 18/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva confermati colpevoli di concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione al fallimento della societa' "Alcantara Carni s.r.l.". Giudizio di merito aveva ritenuto provati trasferimenti di denaro verso società riconducibili ai ricorrenti (complessivamente oltre 700.000 euro), un'indicazione fittizia in bilancio per costi pubblicitari (circa 54.931,59 euro) e la tenuta irregolare e incompleta delle scritture contabili. I ricorrenti deducevano, a vario titolo: assenza di prova del dolo distrattivo (movimenti bancari legittimi come girate di assegni/compensazioni), erronea imputazione della responsabilità contabile al singolo nonostante affidamento a professionista (culpa in eligendo/contabile esterno), omissione di adeguata motivazione circa la recidiva qualificata e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e criticavano la valutazione della prova e la dosimetria delle pene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili, principalmente per genericità delle censure e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia adeguatamente motivato la ricostruzione dei fatti richiamando elementi probatori (trasferimenti a societa' riconducibili al ricorrente, dichiarazioni testimoniali, intercettazioni) e che i ricorrenti non abbiano fornito prova rigorosa idonea a superare la presunzione di responsabilita' dell'imprenditore per la tenuta delle scritture contabili, ne' abbiano affrontato specificamente le questioni della recidiva e delle attenuanti in sede di appello. Conseguentemente le condanne inflitte in primo grado (anni 6 per Giuseppe Salvatore, anni 3 per Massimo e Antonino Santi) sono confermate di fatto perche' i ricorsi sono stati rigettati in cassazione per inammissibilita'. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende per la colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
legge fallimentare
art. 216, comma 1, n. 1 e n. 2; art. 217
Art. 216: la Corte ha ritenuto sussistente la bancarotta fraudolenta distrattiva (n.1) e documentale (n.2) alla luce dei trasferimenti e delle scritture false/irregolari. Art. 217: la Corte ha escluso che la responsabilita' potesse ritenersi meramente colposa per una cattiva scelta del professionista, ritenendo possibile la responsabilita' anche a titolo di bancarotta fraudolenta se provati gli elementi di dolo.
codice civile
Sottolineano l'obbligo dell'imprenditore di tenere correttamente libri e scritture contabili; la Corte ricorda che l'affidamento a terzi non esonera il titolare dalla responsabilita' e dalla necessita' di controllo.
decreto legislativo n. 74 del 2000
Citato in ordine a una sentenza passata in giudicato relativa all'accertamento di reddito e a profili di responsabilita' fiscale: la Corte osserva che anche l'accertamento di un debito, seppur inferiore, incide sulla garanzia dei creditori.
codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese e la possibilita' di infliggere sanzioni pecuniarie per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; la Corte lo ha applicato per carico spese e ammende.
Massime di principio
- In sede di Cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito: argomentazioni generiche o meramente assertive sono causa frequente di inammissibilita'.
- L'imprenditore/ amministratore rimane responsabile della regolare tenuta delle scritture contabili anche se il lavoro e' affidato a professionisti esterni; tale responsabilita' e' sorretta da una presunzione semplice che puo' essere superata solo con prova rigorosa e specifica.
- Per contestare la configurazione della bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva e' necessario puntare su elementi probatori concreti che smentiscano la ricostruzione dei trasferimenti e l'insieme indiziario (es. intercettazioni, testimonianze, flussi bancari) adottato dai giudici di merito.
- Le questioni relative alla recidiva qualificata e al riconoscimento delle circostanze attenuanti devono essere sollevate e sviluppate con specifici argomenti in sede d'appello; non basta un censimento formale per ottenere revisione in Cassazione.
- La Corte di legittimita non riformula i fatti salvo manifesta illogicita' della motivazione: quindi il ricorso non puo' limitarsi a proporre una diversa lettura plausibile dei fatti senza dimostrare contraddizioni logiche nel giudizio di merito.
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