Cassazione Penale, Sentenza n. 18253/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Genova che lo ha condannato per il reato di truffa aggravata tentata (capo D), lamentando l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado. Sostiene di aver nominato un difensore di fiducia presso il quale aveva eletto domicilio; il difensore avrebbe poi rinunciato al mandato senza darne comunicazione, sicché il decreto di citazione sarebbe stato notificato presso il domiciliatario che – secondo il ricorrente – non avrebbe più potuto ricevere le notifiche. Inoltre, con memoria successiva (27/01/2023) il difensore ha chiesto la declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p., richiamando la novella d.lgs. n.150/2022
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione della notifica integri al più una nullità di regime intermedio che doveva essere dedotta entro i termini dell'appello; invece la doglianza è stata sollevata tardivamente con una memoria depositata nel corso del giudizio di Cassazione. Sul merito la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la notificazione al difensore domiciliatario è valida anche se il difensore ha rinunciato al mandato, salvo che la rinuncia contenga una espressa dichiarazione, comunicata all'autorità procedente, di non accettare più le notifiche presso il proprio studio (circostanza non ricorrente nel caso). La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è stata ritenuta manifestamente infondata: il limite edittale minimo richiamato consentiva già prima della novella l'applicazione dell'istituto e, inoltre, la domanda non ha specificamente valorizzato la parte della novella relativa al comportamento post delictum. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. con modd. in l. n. 176 del 2020
Disposizione richiamata per procedere con trattazione scritta nel giudizio; viene utilizzata come norma di rito sulla forma di trattazione del ricorso
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Interpretata nel senso che l'elezione di domicilio presso il difensore resta efficace anche se il difensore ha rinunciato al mandato, salvo che la rinuncia contenga espressa e comunicata dichiarazione di non accettare più le notifiche, che renderebbe la domiciliazione inidonea
art. 131-bis cod. pen.
La Corte rileva che il parametro edittale invocato avrebbe già consentito l'applicazione dell'istituto prima della novella d.lgs. n.150/2022; la richiesta basata sulla novella è stata ritenuta carente di specificità e quindi manifestamente infondata
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende per i profili di colpa che hanno determinato l'inammissibilità
Massime di principio
- Le questioni relative a vizi di notifica che costituiscono nullità di "regime intermedio" devono essere dedotte tempestivamente (al più con l'atto di appello); sollevarle tardivamente in fase di impugnazione può determinare l'inammissibilità del ricorso
- La notificazione al difensore domiciliatario mantiene efficacia anche se il difensore ha rinunciato al mandato, salvo che la rinuncia contenga una espressa e comunicata dichiarazione di non accettare più le notifiche presso il proprio studio
- La semplice rinuncia al mandato da parte del difensore non comporta automaticamente l'inefficacia della domiciliazione eletta dall'imputato
- Quando si invoca l'applicazione di una norma favorevole di nuova introduzione (es. art. 131-bis dopo la novella), è necessario dimostrare con argomentazione specifica perché la novella si applica al caso concreto e perché la questione non poteva essere sollevata anteriormente; richieste tardive o generiche possono essere respinte come manifestamente infondate
- In caso di ricorso inammissibile per profili di colpa del ricorrente, il giudice può irrogare sanzioni pecuniarie e condannare alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è opportuno curare la tempestività e la correttezza formale delle doglianze
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