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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11238/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un contribuente esercente la professione di consulente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP per gli anni d'imposta 2012-2016, sostenendo di non essere soggetto al tributo per mancanza del presupposto dell'autonoma organizzazione. Deduceva di svolgere attività di consulenza esclusivamente per una società di consulenza della quale era socio in misura molto ridotta, senza potere di incidere sulla scelta dei clienti e dei collaboratori e senza una propria struttura organizzativa idonea a produrre valore aggiunto autonomo. La CTP aveva accolto il ricorso avverso il silenzio-rifiuto, mentre la CTR aveva riformato la decisione ritenendo non provata l'assenza di beneficio diretto derivante dall'inserimento nella struttura organizzativa altrui. Con il ricorso per cassazione il contribuente denunciava: 1) violazione dell'art. 2 del d.lgs. 446/1997, per avere la CTR attribuito rilievo alla mera utilizzazione di una struttura organizzativa riferibile a un terzo; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che tale organizzazione non era a lui riferibile e che egli non aveva poteri organizzativi propri; 3) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 2 d.lgs. 446/1997, per avere la CTR fondato il presupposto impositivo su un solo indizio, costituito dai vantaggi reddituali e organizzativi, privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i tre motivi. Ha richiamato il principio secondo cui l'autonoma organizzazione ai fini IRAP sussiste solo se il contribuente sia responsabile dell'organizzazione, non sia inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità e interesse, e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo oppure lavoro altrui non occasionale; nei giudizi di rimborso l'onere della prova grava sul contribuente, ma l'accertamento va compiuto per ciascun anno d'imposta. Ha inoltre ribadito che non è sufficiente svolgere l'attività all'interno di una struttura organizzata da altri, anche se il professionista ne sia socio, perché la struttura deve essere autonoma e riferibile al professionista stesso anche sul piano organizzativo. Poiché la CTR aveva desunto la sussistenza dell'autonoma organizzazione dal solo fatto che il contribuente era socio, peraltro in misura minima, della società presso cui operava, senza verificare una sua autonoma attività organizzativa, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446

    presupposto dell'autonoma organizzazione

    l'IRAP è dovuta dal professionista solo se ricorre una autonoma organizzazione riferibile al contribuente; non basta l'inserimento in una struttura organizzata da terzi.

  • art. 2697 c.c.

    nei giudizi di rimborso l'onere di provare i fatti costitutivi dell'assenza del presupposto impositivo grava sul contribuente.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    il presupposto impositivo non può essere desunto da un singolo indizio privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come parametro per le censure di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è stato invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in l. 25 ottobre 2016, n. 197

    richiamato come fonte delle modifiche processuali sulla trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre solo quando il professionista sia responsabile della propria organizzazione e non sia inserito in una struttura riferibile ad altrui responsabilità e interesse.
  • Non è soggetto a IRAP il compenso percepito dal professionista che svolga la propria attività all'interno di una organizzazione predisposta da un terzo, anche se vi partecipi come socio o collaboratore, se non emerge una sua autonoma struttura organizzativa.
  • Nel giudizio di rimborso IRAP l'onere di provare i fatti che escludono il presupposto impositivo grava sul contribuente, ma il giudice deve valutare la sussistenza dell'autonoma organizzazione con riferimento a ciascun singolo periodo d'imposta.
  • Il presupposto dell'autonoma organizzazione non può essere affermato sulla base di meri indizi generici, come il vantaggio economico o organizzativo derivante dall'inserimento in una struttura altrui, senza verificare la riferibilità al contribuente dell'organizzazione stessa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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