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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22580/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che il motivo era sostanzialmente reiterativo di doglianze già vagliate e correttamente respinte in appello. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la sua condanna per il delitto di cui all'art. 474 c.p. L'unico motivo dedotto ha sostenuto che la condotta integrerebbe una ipotesi di falso grossolano, quindi non penalmente rilevante nei termini ritenuti dai giudici di merito. La censura è stata però ritenuta meramente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese con argomenti giuridici corretti dal giudice di appello.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    È il titolo di reato per cui la condanna di merito è stata confermata; dal testo non emergono ulteriori precisazioni sulla struttura della fattispecie, se non il rigetto della tesi difensiva del falso grossolano.

  • Cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di una diversa qualificazione del fatto, come ipotesi di falso grossolano, non è idonea a superare la decisione di merito quando la censura sia solo reiterativa e non evidenzi reali vizi logici o giuridici della motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica

Testo integrale

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