Cassazione Civile, Ordinanza n. 09035/2025 del 05/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
Un condomino aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per il pagamento di oneri condominiali relativi a lavori straordinari. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione ritenendo, da un lato, non proponibili in sede di opposizione le censure di illegittimità delle delibere assembleari già oggetto di altri giudizi e la domanda riconvenzionale di nullità delle stesse; dall'altro, comunque infondate le doglianze, poiché le ragioni dedotte integravano al più annullabilità e non nullità. Con il ricorso per cassazione il condomino ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1137, 1421 c.c. e 36 c.p.c., sostenendo che nell'opposizione al decreto ingiuntivo per contributi condominiali il giudice può sindacare la nullità della delibera posta a fondamento del credito; 2) violazione degli artt. 1343, 1345, 1346 e 1418 c.c., lamentando che i lavori approvati erano difformi da quelli ordinati in un precedente giudizio e pericolosi per la stabilità e sicurezza del cortile, sicché le delibere dovevano reputarsi nulle per oggetto illecito; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 112 c.p.c.; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha affermato che, nell'opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, il giudice può rilevare anche d'ufficio la nullità della delibera posta a base della pretesa, ai sensi dell'art. 1421 c.c., mentre l'annullabilità resta soggetta all'impugnazione ex art. 1137 c.c. e al relativo termine di decadenza. Ha inoltre ritenuto che la deduzione secondo cui i lavori approvati compromettevano stabilità e sicurezza del bene comune investiva la liceità dell'oggetto della delibera e poteva quindi integrare una causa di nullità, sicché la Corte territoriale avrebbe dovuto svolgere un accertamento in concreto, e non escludere in via astratta la nullità.
Norme richiamate
art. 1137 c.c.
L'annullabilità delle deliberazioni condominiali è soggetta alla specifica azione di impugnazione e al relativo termine di decadenza.
art. 1421 c.c.
Il giudice può rilevare d'ufficio la nullità della delibera condominiale posta a fondamento del credito, se le circostanze risultano dagli atti.
art. 36 c.p.c.
Norma invocata dal ricorrente nel primo motivo; nel testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte.
art. 1343 c.c.
Richiamato per sostenere l'illiceità dell'oggetto della delibera.
art. 1345 c.c.
Richiamato per sostenere che la delibera fosse sorretta da motivo illecito.
art. 1346 c.c.
Richiamato per contestare la liceità/determinatezza dell'oggetto della delibera.
art. 1418 c.c.
Richiamato per affermare la nullità della delibera per contrarietà a norme imperative o illiceità dell'oggetto.
art. 63 disp. att. c.c.
Il decreto ingiuntivo per contributi condominiali può essere revocato se la delibera presupposta è nulla.
art. 112 c.p.c.
Invocato per omesso esame della domanda e delle ragioni dedotte a sostegno della nullità.
art. 91 c.p.c.
Norma richiamata in relazione alla condanna alle spese, poi assorbita dall'accoglimento dei motivi principali.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare la nullità della delibera assembleare che costituisce il titolo della pretesa creditoria, anche d'ufficio, se la relativa nullità emerge dagli atti.
- La distinzione tra nullità e annullabilità delle deliberazioni condominiali è decisiva: la nullità, incidendo sulla stessa esistenza ed efficacia del titolo, è sempre rilevabile; l'annullabilità, invece, può essere fatta valere solo con la specifica impugnazione ex art. 1137 c.c. nel termine di decadenza.
- Sono nulle le delibere condominiali che, per l'oggetto concretamente approvato, incidono sui diritti individuali dei condomini sulle cose o sui servizi comuni; in tali casi il giudice deve verificare in concreto se la deliberazione leda la comproprietà o l'uso del bene comune, non potendo arrestarsi a una qualificazione astratta.
- In presenza di contestazioni sulla liceità dell'oggetto della delibera, il giudice di merito non può escludere la nullità in via automatica, ma deve accertare se i lavori deliberati siano effettivamente difformi o pregiudizievoli per la stabilità e sicurezza del bene comune, con conseguente possibile lesione di diritti individuali.
- Se vengono accolti i motivi principali relativi al titolo del credito condominiale, restano assorbite le censure sulle spese di lite e sugli ulteriori profili processuali.
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