Cassazione Civile, Ordinanza n. 25552/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una dipendente di un comune aveva impugnato davanti al giudice del lavoro il mancato conferimento di due posizioni organizzative, deducendo che le scelte dell’ente erano state adottate senza una reale valutazione comparativa di tutti gli aspiranti e senza adeguata motivazione. Aveva inoltre contestato la revoca anticipata, rispetto alla durata triennale dell’incarico già assegnato, di una posizione organizzativa relativa ai servizi demografici, sostenendo che la revoca non fosse sorretta dai presupposti contrattuali e regolamentari e che avesse determinato un sostanziale demansionamento. In Cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) violazione delle norme sul pubblico impiego privatizzato, del CCNL enti locali e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che, accertata la mancanza di effettiva comparazione, spettasse all’ente provare la correttezza della scelta; 2) violazione delle norme contrattuali sulla durata e sulla revoca degli incarichi, nonché dei criteri ermeneutici contrattuali, perché la revoca anticipata sarebbe stata giustificata da atti organizzativi che non incidevano sulla sua posizione e senza il necessario nesso con il settore di assegnazione; 3) violazione delle norme sulla responsabilità contrattuale e sul risarcimento del danno per perdita di chance e demansionamento, assumendo che l’illegittimità delle procedure selettive giustificasse anche la tutela risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze nella parte relativa ai motivi accolti e ha rinviato alla stessa Corte d’Appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che, nel conferimento di incarichi o posizioni organizzative nel pubblico impiego privatizzato, l’amministrazione debba dare conto con congrua motivazione dei criteri della scelta e svolgere una vera valutazione comparativa dei candidati; la sentenza impugnata non aveva verificato adeguatamente la congruità della motivazione degli atti di conferimento. Quanto alla revoca anticipata dell’incarico, la Corte ha rilevato che la motivazione della revoca deve essere esplicita e riferita a ragioni organizzative incidenti sul settore o sulla posizione interessata; nel caso concreto la stessa sentenza d’appello aveva affermato che la posizione della lavoratrice non era stata direttamente investita dalla riorganizzazione, sicché la revoca non risultava correttamente giustificata.
Norme richiamate
artt. 2-5 d.lgs. n. 165/2001
richiamati come base del pubblico impiego privatizzato e del regime degli atti di gestione del datore pubblico
artt. 8 e 9 CCNL Enti Locali 1999
richiamati per la durata degli incarichi di posizione organizzativa e per i presupposti della revoca anticipata, che deve essere motivata e collegata a ragioni organizzative o a esito negativo
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; la lavoratrice aveva allegato gli elementi della propria prevalenza e l’ente doveva giustificare la scelta compiuta
art. 1362 c.c.
richiamato come criterio di interpretazione delle clausole del CCNL relative alla durata e revoca degli incarichi
artt. 1175 e 1375 c.c.
richiamati come clausole generali di correttezza e buona fede che presidiano la scelta comparativa nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato
art. 97 Cost.
richiamato quale principio di buon andamento che si riflette anche nella necessità di una scelta motivata e non arbitraria
art. 1218 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo in tema di responsabilità contrattuale e risarcimento del danno
art. 2043 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo in tema di risarcimento del danno da illegittima gestione della procedura selettiva e del demansionamento
art. 360, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
Cass. n. 36209/2023
richiamata per affermare che il conferimento di incarichi nel pubblico impiego privatizzato richiede congrua motivazione e rispetto di correttezza e buona fede
Cass. n. 6485/2021
richiamata per il principio della necessaria valutazione comparativa e della motivazione delle scelte nell’assegnazione di incarichi dirigenziali o analoghi
Cass. n. 26966/2019
richiamata per affermare che l’aspirante alla selezione ha una posizione di credito e può chiedere sia l’esatto adempimento sia il risarcimento del danno
Cass. n. 2972/2017
richiamata per il principio secondo cui la revoca anticipata dell’incarico per ragioni organizzative richiede atto formale e motivazione esplicita riferita al settore interessato
Cass. n. 27159/2019
richiamata dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla risarcibilità del danno da perdita di chance in caso di irregolarità della procedura selettiva
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, il conferimento di incarichi o posizioni organizzative tra più aspiranti costituisce esercizio di un potere negoziale che deve essere sorretto da una motivazione congrua e da una effettiva valutazione comparativa dei candidati, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
- Quando il lavoratore contesta un esito selettivo per mancanza di comparazione, egli deve allegare e provare gli elementi della propria posizione professionale utili a sostenere la pretesa; se risulta che l’amministrazione non ha esplicitato criteri e ragioni della scelta, il giudice deve verificare la congruità della motivazione rispetto al bando e alle regole collettive.
- La revoca anticipata di un incarico organizzativo è legittima solo se adottata con atto formale e con motivazione esplicita fondata su concrete ragioni organizzative o su un risultato negativo, dovendo tali ragioni riferirsi alla posizione o al settore interessato dalla revoca.
- Se il giudice di merito omette di valutare la congruità della motivazione dell’atto di conferimento o della revoca rispetto ai criteri contrattuali e organizzativi applicabili, la decisione è censurabile in cassazione per violazione di legge.
- La domanda risarcitoria per perdita di chance o demansionamento resta logicamente subordinata alla verifica dell’illegittimità della procedura o dell’atto organizzativo contestato; se il relativo accertamento è assorbito dalla cassazione della decisione sul conferimento o sulla revoca, anche la censura risarcitoria resta assorbita.
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