Cassazione Penale, Sentenza n. 29620/2026 del 05/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni nella sua disponibilità, sino a concorrenza del profitto dei capi provvisoriamente contestati, in relazione a un asserito sistema fraudolento fondato sull'emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e su trasferimenti di denaro tra società considerate cartiere o comunque coinvolte nello schema. In particolare, il ricorrente era indicato quale amministratore di fatto di più società. Con quattro motivi deduceva: 1) vizio di motivazione e travisamento del dato cronologico circa la cessazione della carica di consigliere in una società ritenuta non estranea al sistema fraudolento, sostenendo che tale carica fosse cessata nell'aprile 2022, in coincidenza con l'avvio dell'operatività illecita; 2) violazione di legge e difetto di individualizzazione del fumus in relazione alle operazioni telematiche, contestando che 103 operazioni fossero state concentrate in pochi giorni e rilevando la presenza di numerosi indirizzi IP e connessioni; 3) violazione di legge e motivazione apparente sulla riferibilità al ricorrente degli accessi tramite rete wi-fi, sostenendo che l'utenza mobile fosse stata usata come sim dati per la connessione internet della società; 4) violazione degli artt. 321 e 325 c.p.p. per omessa rivalutazione complessiva del fumus dopo il venir meno del presupposto relativo alla piena operatività di una società coinvolta, lamentando che il Tribunale avesse comunque ritenuto sufficienti gli altri indizi residui.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che, in materia di sequestro preventivo, il controllo di legittimità non può risolversi in una rivalutazione del merito o degli indizi, ma è limitato alla verifica della violazione di legge; sono deducibili solo vizi motivazionali radicali, equivalenti a motivazione mancante o meramente apparente. Nel caso concreto, tutti i motivi del ricorso tendevano a una diversa lettura del compendio indiziario già valutato dal Tribunale del riesame con motivazione ritenuta esistente, coerente e completa. Il primo motivo era inammissibile perché contestava la valutazione del dato relativo alla permanenza della carica societaria e alla non estraneità dell'indagato al sistema fraudolento; il secondo e il terzo erano inammissibili perché insistevano sulla diversa lettura dei dati relativi alle operazioni telematiche e agli accessi wi-fi, già motivatamente ricondotti alla gestione societaria; il quarto era parimenti diretto a censurare la non condivisibilità della motivazione sulla persistente attualità del fumus nonostante l'operatività di una sola società. Conseguentemente, la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p.
richiamato come base del sequestro preventivo e del relativo controllo del fumus; il motivo che lo invoca viene ritenuto in realtà diretto a una rivalutazione di merito non consentita in cassazione.
art. 325 c.p.p.
individua il perimetro del sindacato di legittimità in materia cautelare reale al solo vizio di violazione di legge, comprendendo solo motivazioni del tutto mancanti o radicalmente apparenti.
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840 - 01
conferma che il giudizio sulla misura cautelare reale non può trasformarsi in una anticipata decisione sul merito della responsabilità, ma deve limitarsi alla compatibilità tra fattispecie concreta e astratta.
Sez. U, 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio
richiamata per il principio secondo cui il vizio motivazionale deducibile in questa materia deve essere talmente radicale da equivalere a mancanza di motivazione o a motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza.
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01
conferma il perimetro ristretto del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti cautelari reali.
Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata in tema di condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non dovuta a colpa esclusa.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti di sequestro preventivo, la Corte di cassazione non può rivalutare il compendio indiziario né sostituire la propria valutazione a quella del giudice del riesame: il controllo è limitato alla violazione di legge.
- In materia di misure cautelari reali, il vizio motivazionale è deducibile solo se la motivazione sia del tutto mancante o meramente apparente, cioè priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
- La censura che sollecita una diversa lettura di elementi indiziari già esaminati dal giudice di merito è inammissibile in cassazione quando il provvedimento impugnato contenga una motivazione effettiva e intelligibile.
- Ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, la persistenza del fumus può essere desunta dal complesso degli elementi investigativi, senza che il venir meno di un singolo presupposto fattuale escluda automaticamente la rilevanza degli altri indizi residui.
- La verifica di legittimità della misura cautelare reale deve arrestarsi al controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale, senza anticipare il giudizio di responsabilità penale.
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