Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47796/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di confisca emesso dal Tribunale e confermato dalla Corte d'appello che aveva ritenuto fittizia l'intestazione di numerosi beni e rapporti bancari a favore di congiunti di Antonino Piattella. I ricorrenti contestavano: (i) carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla fittizietà dell'intestazione dell'immobile di via Pergolesi (affermazioni di provvista lecita da parenti non adeguatamente valutate); (ii) omissione di valutazione e travisamento della prova con riferimento alla somma di euro 6.344,00 (proveniente dalla vendita di monili); (iii) mancata valutazione della conversione del pignoramento e della cronologia degli acquisti; (iv) carenza di contraddittorio di terzi rispetto ad altro immobile (ex cava); (v) per Mario Piattella, contestuale deduzione di sproporzione patrimoniale e prova di autonomia reddituale, facendo riferimento anche all'art.12-sexies d.l.306/1992.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In particolare: i ricorsi congiunti di Antonino, Roberta e Riccardo sono stati considerati in gran parte carenti di interesse (molti motivi proposti riguardavano beni non nella proprietà dei ricorrenti o impugnavano la titolarità effettiva in favore di terzi) e/o preclusi per mancata allegazione/documentazione; il ricorso di Roberta Lanari è stato esaminato e rigettato sul merito perché la Corte territoriale aveva dato motivazione logica e congrua circa la fittizietà della intestazione (assenza di prova certa della lecita provvista, convivenza, intercettazioni etc.); i motivi che lamentavano travisamento della prova sono stati ritenuti inammissibili per mancata prova che i documenti fossero effettivamente parte del processo (violazione del principio di autosufficienza del ricorso); il ricorso di Mario Piattella è stato ritenuto generico e inammissibile, anche per riferimento erroneo alla disciplina della confisca penale (art.12-sexies) non pertinente al giudizio di prevenzione. Conseguentemente la confisca disposta in primo e secondo grado è rimasta in piedi e le parti ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 10, art. 19, art. 23, art. 26, art. 27, art. 42 (richiamati nel testo)

    La Corte richiamata applica i principi del Codice antimafia: l'impugnazione contro misure di prevenzione è riservata agli "interessati" e il rapporto di convivenza/familiare costituisce elemento significativo (ma non presunzione automatica) per valutare la fittizietà dell'intestazione quando manchi prova di lecita provenienza delle risorse.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n.159/2011

    Limita il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione alla censura per violazione di legge; la Corte precisa che in tale contesto non è sindacabile la mera illogicità manifesta della motivazione salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. e); art. 591, comma 1, lett. a); artt. 591, 609; art. 616 c.p.p.; disposizioni attuative art. 173

    Art.606 lett. e): il vizio di travisamento della prova è sindacabile in Cassazione solo se investe elementi decisivi e documentabili nel processo; Art.591/609: richiedono interesse concreto all'impugnazione (inammissibilità per carenza d'interesse); Art.616: condanna alle spese per ricorso inammissibile; norma sulle disposizioni attuative impone limiti di motivazione e forma.

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. (e principio di autosufficienza del ricorso)

    Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare e/o far allegare agli atti processuali i documenti oggetto di censura; la mancata indicazione o allegazione rende il motivo inammissibile.

  • art. 12-sexies, comma 1, d.l. 306/1992 (disciplina della confisca penale)

    Norma della confisca penale invocata dai ricorrenti ma ritenuta non applicabile al giudizio di prevenzione, che ha presupposti e finalità diversi; richiamarla senza adeguata correlazione con la motivazione del provvedimento impugnato comporta inammissibilità per genericità.

  • art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 (misure processuali temporanee)

    Consente l'esame del ricorso senza intervento delle parti in particolari condizioni temporanee; qui è stata applicata la disciplina che ha consentito il trattamento del ricorso senza udienza con le parti presenti.

  • Costituzione

    Invocato dai ricorrenti in relazione al diritto di proprietà; la Corte osserva che la tutela costituzionale non impedisce l'applicazione delle misure di prevenzione quando la provenienza illecita dei beni è dimostrata o logicamente accertata.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di prevenzione l'impugnazione in Cassazione è ammessa solo per violazione di legge: non sono ricevibili censure basate esclusivamente su presunta illogicità manifesta della motivazione, salvo motivazione inesistente o meramente apparente.
  • Solo l'"interessato" (chi ha interesse concreto e attuale) può validamente impugnare la confisca: il terzo formale intestatario ha titolo, mentre l'interposto che neghi il rapporto fiduciario senza dimostrare un interesse proprio dovrà sopportare l'inammissibilità del ricorso.
  • La carenza di interesse è rilevabile d'ufficio in ogni grado e comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone di indicare e/o allegare specificamente i documenti ritenuti travisati: la mera menzione di atti non allegati o non dimostrati nel processo rende il motivo inammissibile.
  • Il vizio per travisamento della prova è sindacabile in Cassazione solo se fondato su atti del processo e se l'omissione o la ricostruzione errata investe circostanze decisive; documenti prodotti fuori dal fascicolo del procedimento non possono essere valorizzati senza prova del loro deposito.
  • Richiamare norme proprie della confisca penale (es. art.12-sexies d.l.306/1992) quando si impugna una misura di prevenzione può rendere il ricorso generico e inammissibile se non si mostra il nesso con la motivazione impugnata.
  • La convivenza e la mancanza di capacità reddituale del familiare formalmente intestatario sono elementi significativi, e possono concorrere a fondare la prova della fittizietà dell'intestazione se non è dimostrata la lecita provenienza delle risorse.
  • La confisca pro quota può essere disposta solo quando la parte provi la natura lecita almeno di una porzione delle risorse impiegate; in assenza di tale prova la confisca totale può essere ritenuta legittima.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.