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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29664/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per via costituzionale l'art. 624-bis c.p., sostenendo che la norma non prevede un'ipotesi lieve o una attenuante di lieve entità per furti 'bagatellari' in abitazione. Si deduce un vulnus ai principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena (artt. 3 e 27 Cost.), richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha ritenuto necessaria una "valvola di sicurezza" (attenuante ad effetto comune) per reati affini (art. 629, 628, 630 c.p.). Il caso concreto riguarda l'impossessamento di due vasi con piante di modesta entità economica; la difesa chiede che tale circostanza sia qualificata come fatto di lieve entità e che ciò possa consentire l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto ammissibile il tipo di doglianza (eccezione di legittimità costituzionale come unico motivo), ma ha escluso la rilevanza della questione nel processo di legittimità perché il ricorso non ha censurato il punto della sentenza relativo al trattamento sanzionatorio (pena già determinata al minimo edittale e ridotta con due attenuanti). Di conseguenza, anche se si riconoscesse in astratto una ipotesi di lieve entità per 624-bis, ciò non avrebbe prodotto effetti utili per ottenere l'applicazione di art. 131-bis, posto che l'ultimo comma della disposizione (richiamata dalla Corte) esclude la considerazione delle circostanze ai fini del calcolo dei limiti edittali necessari per l'applicazione di tale causa di esclusione della punibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    "ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale"

    La Corte interpreta la norma come avente un comma che esclude il conteggio delle circostanze ai fini dei limiti edittali per l'applicazione di cause speciali di non punibilità (quindi una eventuale attenuante di lieve entità non incide sui limiti necessari per l'applicazione dell'art. 131-bis).

  • art. 131-bis c.p.

    Si tratta della causa speciale di esclusione della punibilità per fatti di lieve entità; la Corte osserva che l'applicabilità di art. 131-bis dipende anche dai limiti edittali e che l'ultima disposizione di art. 624-bis impedisce che una attenuante influisca su tali limiti nel caso di questo reato.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Richiamata come circostanza attenuante riconosciuta in favore dell'imputato dal giudice di merito; ha contribuito alla determinazione della pena al minimo.

  • art. 3 Cost.

    Citato dalla difesa come parametro costituzionale relativo al principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato per criticare la sproporzione del trattamento sanzionatorio senza una "valvola di sicurezza".

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla finalità rieducativa della pena; la doglianza sostiene che l'assenza di misure attenuanti per i fatti bagatellari contrasterebbe con tale principio.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma processuale che consente la condanna al versamento in favore della cassa delle ammende; applicata per sanzionare il ricorrente per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Una eccezione di incostituzionalità può essere proposta anche come unico motivo in cassazione, ma è rilevante solo se dalla declaratoria di incostituzionalità può derivare un vantaggio concreto per il ricorrente (annullamento o modificazione della sentenza impugnata).
  • Se il ricorso non impugna specificamente il capo della sentenza relativo al trattamento sanzionatorio, la questione costituzionale sulla pena è irrilevante ai fini del giudizio di legittimità.
  • La presenza di una previsione normativa che esclude la considerazione delle circostanze ai fini del calcolo dei limiti edittali (come nel caso richiamato) impedisce che il riconoscimento di una attenuante di lieve entità produca effetti utili per l'applicazione di art. 131-bis c.p.
  • Quando si prospetta una impugnazione basata su una presunta eccessività del quadro sanzionatorio per fatti 'bagatellari', è essenziale impugnare espressamente l'entità della pena in tutti i gradi, motivando come la declaratoria di incostituzionalità inciderebbe concretamente sui limiti edittali o sulla determinazione della pena.
  • Se il giudice di merito ha già ridotto la pena al minimo edittale e riconosciuto attenuanti, la possibilità di ottenere ulteriore beneficio da una pronuncia costituzionale è molto limitata; occorre valutare in fase di impugnazione se contestare il piano sanzionatorio piuttosto che limitarsi alla sola eccezione di incostituzionalità formale.

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