Cassazione Penale, Sentenza n. 26532/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del tribunale di Foggia che aveva rigettato la richiesta di revoca/sospensione dell'ordine di demolizione (sentenza n. 215/08): 1) omessa integrazione del contraddittorio con tutti gli occupanti dell'immobile abusivo; 2) violazione dell'art. 3 DPR 380/01 sostenendo che l'opera non costituisse modifica edilizia del territorio; 3) violazione dell'art. 34 DPR 380/01 per impossibilità di demolire senza pregiudizio alla parte lecita e richiesta di applicazione della procedura di "fiscalizzazione" e di una pena pecuniaria; 4) vizio di motivazione per aver escluso il vizio di proporzionalità dell'ordine di demolizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per ciascun motivo la Corte ha ritenuto: la domanda di integrazione del contraddittorio generica e non comprovata (oltre all'inammissibilità del ricorso di Fabbiano per carenza di legittimazione processuale nell'esecuzione); la questione sulla qualificazione dell'opera (art. 3 DPR 380/01) preclusa dal giudicato e non riesaminabile in esecuzione; la censura sull'art. 34 manifestamente infondata perché la fiscalizzazione si applica solo alle difformità parziali entro i limiti di tolleranza e non a opere totalmente prive di assenso amministrativo; il vizio di motivazione privo di specificazione e comunque il tribunale aveva valutato correttamente il principio di proporzionalità alla luce della giurisprudenza CEDU. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e liquidata una somma in favore della Cassa delle ammende pari a euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla doglianza sul vizio di motivazione/omessa integrazione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non autosufficiente, quindi inammissibile ai sensi della norma sulle modalità di impugnazione in cassazione.
art. 3 DPR 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia)
Invocato dai ricorrenti per sostenere che l'opera non costituiva modifica edilizia del territorio; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dal giudicato della sentenza di condanna e quindi non riesaminabile nell'ambito dell'esecuzione.
art. 34 DPR 380/2001
La Corte ha chiarito che l'art. 34 (possibilità di non eseguire la demolizione e di ricorrere a misure alternative/fiscalizzazione) si applica soltanto alle ipotesi di difformità parziale rispetto al permesso a costruire e nei limiti di tolleranza dell'ultimo comma; è esclusa quando le opere sono del tutto prive di necessario assenso amministrativo, per cui la richiesta di non demolizione in tali casi è manifestamente infondata.
art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Richiamato in relazione al principio di proporzionalità: il giudice dell'esecuzione deve valutare il bilanciamento tra tutela della vita privata e familiare/domicilio e l'interesse pubblico all'ordine del territorio; tuttavia tale principio non legittima automaticamente la sospensione dell'ordine di demolizione quando l'immobile è totalmente abusivo.
artt. 2 e 3 Cost.
Richiamati per inquadrare il diritto all'abitazione nel bilanciamento costituzionale: non è assoluto e va contemperato con l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente.
C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186
Citata per motivare la possibilità di condannare i ricorrenti al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilità può essere ascrivibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di esecuzione la possibilità di riesaminare questioni già decise con giudicato è molto limitata: le censure che ripropongono questioni sostanziali già decise dalla sentenza di condanna sono generalmente inammissibili.
- La richiesta di integrazione del contraddittorio deve essere specifica e documentata: l'assenza di indicazioni e di certificazioni probatorie rende il motivo generico e inammissibile.
- L'art. 34 DPR 380/2001 (fiscalizzazione) si applica solo alle difformità parziali entro i limiti di tolleranza; non è strumento per evitare la demolizione di opere completamente prive di titolo autorizzativo.
- Il principio di proporzionalità (anche alla luce della giurisprudenza CEDU) deve essere valutato caso per caso, ma non consente automaticamente di sospendere o revocare un ordine di demolizione irrevocabile per opere totalmente abusive.
- Chi impugna deve avere legittimazione processuale nell'ambito del procedimento impugnato: ricorsi provenienti da soggetti che non hanno promosso il relativo giudizio di esecuzione possono essere dichiarati inammissibili.
- Per aumentare le possibilità di successo in situazioni analoghe, è necessario proporre motivi specifici, corredati da documentazione tecnica (es. relazioni, certificati, planimetrie) che dimostrino la sussistenza di una difformità parziale o un concreto pregiudizio alla parte lecita.
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