Cassazione Penale, Sentenza n. 50054/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di concorso in due episodi di tentata estorsione aggravata (art. 416-bis, comma 1 c.p.). Liccardi deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, alla contestata aggravante mafiosa e all'insufficiente valutazione delle esigenze cautelari, lamentando inoltre che il Tribunale non avesse adeguatamente esaminato la memoria difensiva contenente elementi di estraneità e la marginalità del suo contributo ai fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che in fase cautelare è sufficiente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (non la prova piena richieste per il giudizio di merito) e che il ricorso di cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo se denuncia violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente valutato gli elementi di prova, la attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, nonché che la memoria difensiva non conteneva censure specifiche e decisive omesse. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p., comma 1
Aggravante per l'uso del "metodo mafioso". La Corte ha ritenuto che espressioni e modalità della condotta fossero evocative di contesto delinquenziale di tipo mafioso e che ciò corroborasse la valutazione del pericolo e delle esigenze cautelari.
art. 273 c.p.p., comma 1-bis
Richiamato per distinguere il grado di prova richiesto in sede cautelare: l'adozione della misura cautelare si fonda su gravi indizi, senza applicare il criterio più rigoroso del comma 2 dell'art. 192 c.p.p.
art. 192 c.p.p.
Distinzione tra il criterio probatorio richiesto per il giudizio di merito (art. 192) e quello richiesto per le misure cautelari; la Corte sottolinea che in fase cautelare non si richiede la prova piena.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e
Criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte può esaminare censure relative a misure cautelari solo se riguardano violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; ricostruzioni di merito non consentite.
art. 309 c.p.p., comma 6
Riferimento alla rilevanza della memoria difensiva: l'omessa considerazione di una memoria determina nullità del provvedimento solo se la memoria contiene autonome, inedite e decisive deduzioni non già prospettate.
art. 274 c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente in relazione alle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che le doglianze relative alla valutazione delle esigenze cautelari fossero in sostanza censure di merito e prive di rilevanza ai fini della cassazione.
art. 175 c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente (probabilmente relativa a modalità di assunzione delle dichiarazioni); la Corte non ha accolto la censura perché attinente alla valutazione di merito dell'attendibilità dei testi.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia di inammissibilità e delle sanzioni disposte.
Massime di principio
- In fase cautelare la valutazione richiede la sussistenza di "gravi indizi" e non la prova piena: le censure che mirano a una diversa valutazione dei fatti sono spesso inammissibili in Cassazione.
- Per ottenere la nullità per omessa valutazione di una memoria difensiva occorre che la memoria contenga deduzioni inedite e decisive; una genericità nella lamentela sull'omissione è insufficiente.
- La contestazione dell'attendibilità delle persone offese costituisce normalmente una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, salvo che emerga una manifesta illogicità o violazione di legge.
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis può essere valutata sul complesso delle circostanze (espressioni evocative, modalità intimidatorie, contesto): la sua mera evocazione può influire sulla valutazione delle esigenze cautelari, in particolare sul rischio di recidiva e inquinamento probatorio.
- Chi impugna una misura cautelare davanti alla Cassazione deve articolare e dimostrare specifiche violazioni di legge o illogicità manifeste nella motivazione, non limitarsi a chiedere una diversa lettura dei fatti.
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