Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33788/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da una società di trasporti nei confronti di una propria ex dipendente, dimessasi nel 2014, ritenuta responsabile di un presunto danno aziendale derivante dall’omesso controllo degli scontrini relativi ai rifornimenti di carburante effettuati dagli autisti tra agosto 2013 e marzo 2014, con conseguenti asseriti prelievi ingiustificati di gasolio e perdite per oltre 30.000 euro. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda già pronunciato dal Tribunale, rilevando che la contestazione disciplinare e la prova offerta dalla società non consentivano di dimostrare né ammanchi di carburante né un nesso tra l’attività della dipendente e il danno lamentato. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all’inadeguata motivazione del rigetto della domanda e all’omesso esame delle mansioni e dei doveri di controllo della lavoratrice; 2) omesso esame di circostanze decisive; 3) violazione dell’art. 2104 c.c. per erronea valutazione della diligenza dovuta dalla dipendente; 4) violazione dell’art. 1218 c.c. quanto al riparto dell’onere della prova; 5) nullità della sentenza e motivazione apparente per il mancato accoglimento dei mezzi istruttori riproposti in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il quinto motivo perché la Corte territoriale non aveva omesso di pronunciare, ma aveva deciso la causa con motivazione ampia e coerente escludendo i presupposti della pretesa risarcitoria; ogni ulteriore critica si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per la c.d. doppia conforme, essendo la decisione d’appello fondata sul medesimo iter logico-argomentativo di quella di primo grado. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché, sotto la formale rubrica della violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie. Non ha provveduto sulle spese per mancata attività difensiva dell’intimata e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizi processuali, ma non il mero insufficiente esame delle argomentazioni o la diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme quando la decisione di appello e quella di primo grado si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali della causa.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette del tutto di decidere su un capo autonomo della domanda, un’eccezione o una parte; non basta il mancato esame di singole argomentazioni.

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato come parametro della diligenza del lavoratore, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.

  • art. 1218 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere un diverso riparto dell’onere probatorio, ma la censura è stata giudicata in realtà volta a una rivalutazione delle prove.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, preclude la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., quando l’appello conferma la decisione di primo grado sul medesimo impianto motivazionale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione camerale con proposta del consigliere.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Impone, in caso di rigetto del ricorso, il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    Richiamati per affermare il dovere del giudice di evitare formalità e attività processuali inutili, in ossequio alla ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando manchi del tutto la decisione su un capo autonomo della domanda, su un’eccezione o su una parte del giudizio; non è configurabile se il giudice abbia deciso la controversia con motivazione sufficiente, pur senza esaminare ogni singola argomentazione difensiva.
  • Quando vi è doppia conforme, la censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulla base del medesimo impianto logico-argomentativo, anche se aggiunge argomenti ulteriori di conferma.
  • Sotto la veste della violazione di legge non è consentito introdurre in cassazione una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove, perché il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un terzo giudizio di merito.
  • Se la parte che agisce per il risarcimento non allega e dimostra in modo puntuale i fatti costitutivi del danno, i consumi ordinari, le anomalie specifiche e il nesso causale tra condotta imputata e pregiudizio, la domanda può essere rigettata per insufficienza della prova.
  • La mancata ammissione di mezzi istruttori è censurabile solo se i mezzi siano effettivamente decisivi e rilevanti; se il giudice di merito esclude in radice la prova per difetto di specificità o per inidoneità a dimostrare il fatto costitutivo, la censura che mira a rivalutarne l’utilità è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.