Sentenza n. 13311/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione n. 1247/22 del 13 12 22 della Regione Sicilia avente ad oggetto: Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e dei relativi allegati A B C D (doc.ti 5-9); - del Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato in GU 15 settembre 2022 (doc. 1), nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso per quanto occorrer possa l''Accordo ai sensi dell''articolo 9ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015- 2016-2017 e 2018 Rep.Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 (doc. 2), del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 3), dell''intesa ai sensi della L. 142/2022 sul relativo schema assunta dalla Conferenza permanente in data 28 settembre 2022 (Rep. Atti n. 213/CSR) (doc. 4); Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Errekappa Euroterapici S.p.A. (Rk S.P.A) il 11/9/2023: PREVIA SOSPENSIONE, - del decreto DA n. 741/2023 in data 21 luglio 2023, con cui la Regione Sicilia ha disposto la sostituzione degli allegati all''articolo 1 del DA n. n.1247 del 13/12/2022 con gli allegati A - B - C e D, che fanno parte integrante del medesimo decreto n. 741/2023 “in cui sono individuati l''elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano aggiornati rispettivamente per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 da queste dovuti, calcolati sulla base dell''incidenza percentuale di cui all''articolo 2, comma 2, del DM 6 ottobre 2022” (doc. 10); nonché in parte qua degli allegati A, B, C, E (doc.ti da 11 a 14), nonché delle non note delibere/determinazioni/provvedimenti delle Aziende e degli Enti del SSR regionale (pag. 2) che hanno nuovamente certificato i dati relativamente agli anni 2015-2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale di individuazione della quota di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, atti ministeriali e interistituzionali presupposti e successivo decreto regionale di aggiornamento degli importi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione della Regione Siciliana relativa alla quantificazione della quota di payback dovuta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, il decreto del Ministero della Salute sulla certificazione del superamento del tetto di spesa, gli atti presupposti e connessi, nonché, con motivi aggiunti, il successivo decreto regionale di sostituzione degli allegati e di aggiornamento degli importi dovuti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere pagato alla Regione Siciliana una somma corrispondente al 25 per cento dell'importo previsto e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sostenendo che l'obbligazione di rimborso per gli anni 2015-2018 fosse estinta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che il pagamento dichiarato dalla ricorrente, pur documentato soltanto mediante copia del bonifico e non mediante un atto regionale di accertamento dell'avvenuto versamento, consentisse di desumere ragionevolmente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, anche considerando le peculiarità della vicenda. Non ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ma ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti; il contributo unificato è stato posto a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78
Richiamato quale base normativa dell'accordo interistituzionale sui criteri di definizione del tetto di spesa regionale e sulle modalità di ripiano del superamento per gli anni 2015-2018.
Massime di principio
- La sopravvenuta estinzione, anche solo in base a elementi documentali idonei a rendere ragionevolmente desumibile il venir meno dell'interesse alla decisione, può determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non implica necessariamente la relativa declaratoria: quando non risulti pienamente comprovata l'integrale soddisfazione della pretesa, ma sia comunque venuto meno l'interesse concreto alla pronuncia di merito, il giudice può dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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