Ordinanza n. 5592/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del provvedimento n. Prot. M_D -OMISSIS-REG2023 -OMISSIS-del 17.05.23, notificato il 07.06.2023, nella parte in cui il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 4^ Divisione - ha decretato che “-OMISSIS-, …. , incorre nella detrazione dell'anzianità di grado di giorni 14 (quattordici) assumendo anzianità assoluta il 15 luglio 2013”, nonché di tutti gli atti ad esso connessi, consequenziali e/o presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di detrazione di 14 giorni dell'anzianità di grado conseguente alla sospensione dal servizio per inottemperanza all'obbligo vaccinale
Esito
La controversia
Il ricorrente, militare in servizio presso la Brigata Marina San Marco di Brindisi, ha chiesto l'annullamento del provvedimento con cui il Ministero della Difesa ha disposto, in conseguenza della sospensione dal servizio per inottemperanza all'obbligo vaccinale, la detrazione di 14 giorni dell'anzianità di grado. Il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio la questione di competenza territoriale, ritenendo applicabile alle controversie riguardanti pubblici dipendenti, durante la costanza del rapporto di pubblico impiego, il criterio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a., che radica la competenza presso il tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede di assegnazione in servizio. Ha inoltre escluso l'applicabilità del meccanismo di attrazione previsto dall'art. 13, comma 4-bis, c.p.a., poiché non risultavano impugnati atti regolamentari, normativi o generali, essendo stato contestato esclusivamente il provvedimento individuale di detrazione dell'anzianità.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR Puglia in ragione della sede di servizio del ricorrente a Brindisi. Ha disposto che il giudizio possa essere riassunto innanzi al TAR Puglia nei modi e nei termini previsti dall'art. 15 c.p.a., ai fini della prosecuzione del processo. Ogni pronuncia sulle spese è stata rimessa al giudice competente a seguito della riassunzione; il TAR Lazio ha dichiarato nulla a provvedere sulle spese. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, c.p.a.
al fine di determinare la competenza territoriale in relazione alle controversie riguardanti i pubblici dipendenti, deve trovare applicazione, in costanza del rapporto di pubblico impiego, il criterio di cui all’articolo 13, comma 2, c.p.a. che la radica nella sede di assegnazione in servizio
Nelle controversie relative a un pubblico dipendente in costanza del rapporto di impiego, la competenza territoriale è radicata presso il TAR della sede di assegnazione in servizio.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
non risultano impugnati ... atti (regolamentari) normativi o generali idonei ad attrarre la competenza di questo TAR
L'attrazione della competenza territoriale richiede l'impugnazione di atti normativi o generali idonei a produrre tale effetto; non opera quando è contestato soltanto un provvedimento individuale.
art. 15, comma 4, c.p.a.
la causa vada ricondotta al suo Giudice naturale ... innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine di cui all’art. 15, comma 4, c.p.a.
In caso di declaratoria di incompetenza territoriale, il processo può proseguire mediante riassunzione davanti al giudice indicato come competente entro il termine previsto.
art. 15 c.p.a.
il giudizio potrà essere riassunto nei modi e nei termini di cui all’art. 15 c.p.a.
La riassunzione davanti al giudice competente consente la continuazione del processo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti ... all'articolo 52, commi 1 e 2
Consente l'oscuramento dei dati personali nelle ipotesi previste dalla disciplina sulla diffusione dei provvedimenti giudiziari.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
sussistano i presupposti ... all'articolo 9, paragrafi 1 e 4
Rileva ai fini della tutela dei dati relativi alla salute e della limitazione della loro diffusione.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
Concorre a fondare la disposizione di oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Nelle controversie promosse da un pubblico dipendente mentre il rapporto di impiego è in corso, la competenza territoriale si radica presso il TAR nella cui circoscrizione si trova la sede di assegnazione in servizio.
- La competenza territoriale del TAR non è attratta ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. quando il ricorrente impugna esclusivamente un provvedimento individuale e non anche un atto normativo, regolamentare o generale idoneo a determinare l'attrazione.
- La declaratoria di incompetenza territoriale comporta la possibilità di riassumere il giudizio davanti al TAR indicato come competente entro il termine previsto dall'art. 15 c.p.a., ai fini della prosecuzione del processo.
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