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Sentenza

Sentenza n. 3166/2026 - Milano, Sezione 1

in punto RICORSO PER OTTEMPERANZA alla sentenza n. 266/2025, pronunciata dal Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro, pubblicata in data 04/06/2025, a definizione del giudizio RG.107/2025- Sez. Lavoro, r.g. 107/2025 munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 5 giugno 2025 anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 17 febbraio 2026 – INDENNITA’ SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE (SPESE LEGALI DEL GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DEL LAVORO GIA’ RICONOSCIUTE AL DIFENSORE).

Giustizia amministrativa202600844

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto l'indennità sostitutiva per ferie non godute e condannato l'amministrazione al pagamento di somme, comprese le spese legali distratte al difensore

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro, pubblicata il 4 giugno 2025, notificata al Ministero il 5 giugno 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione, non era stata eseguita. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute, condannando il Ministero al pagamento di euro 1.732,22, oltre accessori, nonché delle spese di lite, liquidate in euro 1.030,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il ricorrente ha evidenziato anche l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna dell'amministrazione a un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione all'amministrazione e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero, salvo che nelle more abbia già adempiuto, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell'interessato per provvedere in via sostitutiva. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso; non è stato previsto alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha rilevato che la nomina del commissario costituisce già uno strumento idoneo a garantire l'esecuzione e che, secondo l'Adunanza plenaria n. 15/2014, l'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione incontra, oltre al limite della manifesta iniquità, quello autonomo delle altre ragioni ostative. Nel caso concreto, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento esecutivo, nel coinvolgimento di più soggetti e nella mole eccezionale del contenzioso seriale in materia di pubblico impiego e carta del docente, elementi ritenuti idonei a spiegare principalmente il ritardo ministeriale. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora, ma la sua applicazione nei confronti della pubblica amministrazione è esclusa quando ricorrano la manifesta iniquità o altre ragioni ostative.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere l'esecuzione forzata e il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 25 giugno 2014, n. 15

    L'astreinte nei confronti dell'amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere negata non solo in caso di manifesta iniquità, ma anche in presenza di altre ragioni ostative, connesse alle peculiarità dell'adempimento pubblico e alla tutela di interessi pubblici.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente al creditore di chiedere al giudice amministrativo l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione.
  • Quando risulti l'inottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine fissato e nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia, determinandone il termine per l'intervento sostitutivo.
  • Il commissario ad acta incaricato di eseguire una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione può ricorrere, in caso di incapienza dei fondi disponibili, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando la nomina del commissario ad acta costituisca strumento sufficiente per assicurare l'esecuzione o ricorrano altre ragioni ostative, quali la complessità delle procedure esecutive, il coinvolgimento di una pluralità di soggetti e la rilevanza del contenzioso seriale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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