Sentenza n. 736/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento del 12 febbraio 2024, notificato ad Eneadue S.r.l. il 12 febbraio 2024, con il quale la Regione Puglia ha rigettato le istanze della ricorrente tese ad ottenere l'accreditamento di 25 posti presso Elisi Centro diurno integrato per il disturbo cognitivo, ubicato in Galatone alla via Aldo Moro n. 42, “per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza”; e per l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze e per la condanna delle stesse amministrazioni intimate a provvedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, eventualmente con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117, co. 3 cod. proc. amm.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota regionale del 12 febbraio 2024, recante il rigetto delle istanze dirette a ottenere l’accreditamento di ulteriori sette posti, fino a complessivi venticinque, presso un centro diurno per il disturbo cognitivo
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota regionale sostenendo che la domanda di incremento dei posti accreditati fosse tempestiva e che il relativo procedimento non fosse mai stato definitivamente concluso. Ha dedotto violazione della disciplina regionale richiamata, eccesso di potere, travisamento dei fatti e sviamento, assumendo che la Regione avrebbe dovuto considerare anche la successiva deliberazione regionale del 2023, ritenuta idonea a riaprire i termini per la presentazione delle domande di accreditamento. Ha inoltre invocato la tutela del diritto alla salute della collettività e dei propri interessi economici. L’ASL di Lecce ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, l’omessa notifica ai controinteressati, la tardività del deposito e l’inammissibilità delle domande. La Regione ha sostenuto che la nota impugnata fosse meramente confermativa della determinazione dirigenziale n. 173/2023, non impugnata, e quindi priva di autonoma lesività.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’ASL di Lecce, poiché non erano stati impugnati atti a essa riferibili né erano coinvolte attività amministrative di sua competenza, disponendone l’estromissione dal giudizio. Nel merito processuale, ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. La nota del 12 febbraio 2024 è stata qualificata come atto meramente confermativo della precedente determinazione n. 173/2023: la Regione si era limitata a richiamare la definizione già intervenuta del procedimento, senza riaprire l’istruttoria, rivalutare gli interessi o adottare un nuovo provvedimento di secondo grado. Pertanto, la nota non aveva autonoma portata lesiva e non era autonomamente impugnabile. Il TAR ha comunque ritenuto infondate anche le censure nel merito. La determinazione n. 173/2023, che aveva confermato l’accreditamento di diciotto posti senza riconoscere i sette posti ulteriori, non era stata impugnata ed era divenuta definitiva; ogni contestazione avrebbe dovuto essere proposta contro tale atto conclusivo. Non sussisteva inoltre un obbligo dell’amministrazione di riesaminare la propria determinazione su mera sollecitazione del privato, trattandosi di potere officioso e discrezionale di autotutela. La deliberazione regionale n. 880/2023 non aveva riaperto la procedura precedente, ma aveva avviato un procedimento nuovo e distinto, al quale la ricorrente non risultava aver partecipato nelle forme previste. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della Regione e dell’ASL, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori per ciascuna amministrazione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b, c.p.a.
Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando l’atto impugnato è privo di autonoma lesività, come nel caso di un atto meramente confermativo.
art. 18 l.r. Puglia n. 26/2020
La ricorrente lo aveva invocato quale fondamento della richiesta di incremento dei posti accreditati; la sentenza non ne accoglie l’interpretazione prospettata.
art. 117, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato nell’originaria domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere e di eventuale nomina del commissario ad acta, ma non applicato dal TAR in ragione dell’inammissibilità del ricorso.
artt. 119, comma 2, e 45 c.p.a.
Sono stati richiamati dall’ASL per eccepire la tardività del deposito; la sentenza non fonda la decisione su tale eccezione.
Massime di principio
- Un atto è meramente confermativo, e non autonomamente impugnabile, quando l’amministrazione non riapre il procedimento precedente né procede a una nuova istruttoria o a una rinnovata ponderazione degli interessi, limitandosi a richiamare la decisione già adottata.
- L’impugnazione di un atto meramente confermativo è inammissibile per carenza di interesse, poiché l’atto non introduce una nuova lesione autonoma nella sfera giuridica del destinatario.
- Quando il provvedimento conclusivo di un procedimento non viene tempestivamente impugnato, i suoi effetti si consolidano e non possono essere rimessi in discussione mediante successive istanze o solleciti rivolti all’amministrazione.
- Il privato non può configurare un obbligo giuridico dell’amministrazione di riesaminare un provvedimento sfavorevole in risposta a una mera istanza di riesame, poiché l’autotutela costituisce esercizio officioso e ampiamente discrezionale del potere amministrativo.
- L’avvio di una nuova procedura amministrativa non equivale alla riapertura di una procedura precedente, salvo che l’amministrazione manifesti espressamente o inequivocabilmente la volontà di rimettere in discussione il procedimento già definito.
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