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Sentenza

Sentenza n. 1165/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n.-OMISSIS-, resa sul ricorso R.G. n. -OMISSIS- dal Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Prima Civile in data 11 giugno 2025

Giustizia amministrativa202502496

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Comune di Palermo della sentenza civile passata in giudicato che lo aveva condannato al pagamento di 5.000 euro a titolo di risarcimento dei danni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, che aveva condannato il Comune di Palermo al pagamento di 5.000 euro a titolo di risarcimento dei danni. L’amministrazione non aveva provveduto al pagamento, nonostante la notifica del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il Comune non si è costituito in giudizio. Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione integrale del titolo, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza civile e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni. Ha ordinato al Comune di Palermo di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Palermo, autorizzandolo a delegare l’incarico a un dirigente o funzionario competente e stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dall’istanza della parte interessata. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, ovvero fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento, dopo la quale spetta alla parte attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune e liquidate in 552 euro, oltre accessori di legge. Il TAR ha precisato che l’incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza, e ha fornito indicazioni sulle modalità di liquidazione del compenso e di deposito telematico degli atti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta per l’eventuale inadempimento e imporre una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso è stato ritenuto presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina, secondo quanto precisato dal TAR, la liquidazione del compenso del commissario ad acta, il rimborso delle spese di adempimento e il termine per la presentazione della parcella, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, il fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale base per la tutela dei dati personali particolari e per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che contenga un obbligo di pagamento a carico di una pubblica amministrazione, quando sia stato notificato il titolo e sia inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento integrale del titolo e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza di parte in caso di inutile scadenza del termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, per l’inadempimento di un obbligo pecuniario, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine giudiziale di pagamento e fino all’adempimento o alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus pubblico obbligatorio: il soggetto designato non può rifiutarlo né sottrarsi ad esso in forza di disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

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