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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24121/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coerede)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di simulazione di un atto di cessione di quote immobiliari tra familiari, da domande riconvenzionali di simulazione di una vendita asseritamente dissimulante donazione, da richieste di collazione, riduzione per lesione di legittima, ricostruzione dell'asse ereditario e divisione di beni appartenuti ai genitori. In primo grado il tribunale ha rigettato le domande di simulazione e le riconvenzionali, ha parzialmente accolto la resa dei conti sui fitti, poi ha dichiarato aperte le successioni, sciolto la comunione ereditaria, attribuito i beni e determinato i conguagli. In appello alcuni coeredi e la curatela fallimentare hanno contestato: l'erroneo inquadramento in masse plurime; l'inclusione nel relictum di un fondo rustico espropriato e della relativa indennità; l'assegnazione di quel bene a un coerede; la determinazione della quota e del conguaglio di un coerede donatario; l'esclusione di un bene dalla collazione; il calcolo dei conguagli a carico di un altro coerede e l'attribuzione di somme ad altri condividenti. In cassazione il ricorrente ha articolato otto motivi: nullità della motivazione e del procedimento per contraddizioni sul relictum e sull'assegnazione del fondo espropriato; violazione delle regole sulla divisione e sul contraddittorio per beni inseriti d'ufficio; errori nella determinazione della quota di un coerede e dei valori dei beni; violazione delle norme sulla collazione e sulla divisione quanto alle donazioni ricevute e al bene conferito in natura; erronea determinazione dei conguagli e delle attribuzioni; erronea qualificazione della fattispecie come masse plurime e presunto consenso tacito alla divisione unitaria. Alcune parti hanno depositato adesione al ricorso, qualificata dalla Corte come impugnazione incidentale tardiva ammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi dal primo al settimo e ha rigettato l'ottavo. Ha ritenuto fondate le censure di nullità per motivazione solo apparente della sentenza d'appello, in particolare perché la Corte territoriale non aveva risposto in modo coerente alle doglianze sul fondo espropriato, sull'indennità di espropriazione, sulla determinazione del relictum, sulla quota del coerede donatario, sull'esclusione di un bene dalla collazione e sul calcolo dei conguagli. Ha inoltre precisato che, in tema di masse plurime, la divisione unitaria è possibile solo con consenso di tutte le parti desumibile da un atto specifico, consenso che nel caso è stato correttamente desunto dal progetto divisionale sottoscritto dagli interessati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione e della nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi di nullità e nella censura sull'utilizzo di elementi non correttamente valutati

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato in relazione al divieto di pronuncia ultra/extra petita e all'inserimento d'ufficio di beni nella massa

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare ultrapetizione e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 713 c.c.

    richiamato in tema di divisione ereditaria e formazione della massa da dividere

  • art. 724 c.c.

    richiamato in tema di imputazione e collazione dei beni donati e di conguagli

  • art. 725 c.c.

    richiamato quanto alla ricostruzione della massa ereditaria e alla formazione delle porzioni

  • art. 726 c.c.

    richiamato come norma sulla formazione delle porzioni e sull'assegnazione dei beni in divisione

  • art. 727 c.c.

    richiamato in relazione alla divisione dei beni ereditari tra coeredi

  • art. 728 c.c.

    richiamato in relazione alla divisione ereditaria e alla formazione delle quote

  • art. 737 c.c.

    richiamato in tema di collazione delle donazioni ricevute dai coeredi

  • art. 745 c.c.

    richiamato in tema di collazione e imputazione dei beni donati alla quota del coerede

  • art. 746 c.c.

    interpretato nel senso che l'imputazione del valore del bene donato alla quota opera quando il bene donato non eccede la quota; se il valore del bene supera la quota ereditaria, il coerede che opti per l'imputazione deve versare l'eccedenza in denaro

  • art. 1350 c.c.

    richiamato, per scrupolo difensivo, nel motivo relativo allo scioglimento di comunioni plurime e alla necessità di un consenso scritto specifico

Massime di principio

  • In tema di divisione ereditaria, la motivazione della sentenza d'appello è solo apparente quando non risponde puntualmente alle censure specifiche dedotte con l'atto di gravame, limitandosi a riproporre acriticamente la decisione di primo grado o a formulare affermazioni tautologiche o eccentriche rispetto al motivo di appello.
  • Nel giudizio di cassazione, la violazione del minimo costituzionale della motivazione determina nullità della sentenza quando la decisione non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito su questioni decisive, quali la composizione del relictum, l'assegnazione dei beni, il calcolo delle quote e dei conguagli.
  • In presenza di masse plurime, vale il principio di autonomia delle comunioni derivanti da titoli diversi, anche se hanno gli stessi partecipanti e gli stessi beni; una divisione unitaria è ammissibile solo se risulta un consenso specifico e inequivoco di tutte le parti, desumibile da un atto scritto o comunque chiaramente identificabile.
  • Nella collazione e nella divisione ereditaria, il giudice deve distinguere tra il valore dei beni donati ai fini della collazione e i criteri di formazione delle porzioni; se il valore del bene donato eccede la quota ereditaria, il coerede che opti per l'imputazione non può trattenere l'eccedenza, ma deve corrispondere il relativo conguaglio pecuniario.
  • La formazione della massa da dividere deve essere coerente con l'effettiva appartenenza dei beni e con la sorte giuridica di eventuali cespiti espropriati o non più facenti parte dell'asse, sicché l'inclusione o l'esclusione di un bene e della relativa indennità richiede una motivazione specifica e non meramente assertiva.
  • Il giudice di rinvio, investito di censure sulla collazione e sui conguagli, deve riesaminare i conteggi e le attribuzioni alla luce delle domande e delle contestazioni effettivamente proposte, evitando di sostituire d'ufficio una diversa ricostruzione dei fatti o della massa ereditaria non confrontata con il thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaCollazioneImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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