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Sentenza

Sentenza del 03/10/2018 n. 24013 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

P.V. ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2001, emesso per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e fondato sulle risultanze del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Il contribuente contestava il difetto di motivazione dell'atto, sostenendo che l'Agenzia si fosse limitata a recepire le conclusioni della Guardia di Finanza senza svolgere una propria valutazione, e denunciava inoltre errori di calcolo nella ricostruzione del reddito, pari a Euro 68.495,00. In cassazione lamentava anche l'insufficiente motivazione della sentenza della CTR e la violazione dell'art. 115 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Le censure sono state ritenute inammissibili per carenza di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto nel ricorso i passaggi dell'avviso di accertamento, il contenuto del processo verbale di constatazione e gli altri documenti necessari a verificare le contestazioni. I motivi sono stati inoltre ritenuti infondati: l'Amministrazione finanziaria può valutare liberamente le risultanze del processo verbale di constatazione e utilizzarle per emettere l'accertamento; la CTR aveva correttamente ritenuto congrua la motivazione dell'avviso e non provati gli errori contestati. La Corte ha condannato P.V. al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 6.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2

    Accertamento induttivo in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi

    Consente all'Amministrazione finanziaria di determinare induttivamente il reddito quando il contribuente non presenta la dichiarazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4

    Il contribuente sosteneva che l'Ufficio dovesse svolgere una propria autonoma valutazione degli elementi accertativi, ma la censura non è stata accolta.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 3

    Disciplina la cooperazione della Guardia di Finanza con gli uffici finanziari nell'acquisizione e nel reperimento degli elementi utili all'accertamento.

  • Art. 366 c.p.c.

    Impone l'autosufficienza del ricorso per cassazione: chi denuncia vizi della motivazione dell'avviso deve riportare nel ricorso i passaggi dell'atto e dei documenti necessari alla verifica della censura.

  • Art. 115 c.p.c.

    Regola la valutazione delle prove e dei fatti non contestati; tuttavia, chi invoca una circostanza come pacifica deve indicare dove essa sia stata allegata, provata o riconosciuta come non contestata.

  • Art. 2700 c.c.

    Il processo verbale di constatazione è assistito da fede privilegiata quanto ai fatti attestati come avvenuti in presenza dei verificatori, ferma restando la valutazione giuridica e probatoria del suo contenuto.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Consente di ricorrere per cassazione per violazione di legge o per specifici vizi motivazionali, ma non per ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già esaminati dal giudice di merito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1

    Rende applicabili al processo tributario le regole del ricorso per cassazione, nei limiti previsti dalla disciplina processuale.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante il richiamo a un processo verbale di constatazione, purché il contribuente possa comprendere gli elementi posti a fondamento della pretesa.
  • La Guardia di Finanza può fornire gli elementi dell'accertamento e l'Agenzia delle entrate può utilizzarli; non è automaticamente necessario che l'Ufficio ripeta integralmente le verifiche, salvo che manchi una motivazione comprensibile o una valutazione minima degli elementi.
  • Le contestazioni di errori di calcolo devono essere specifiche e supportate da documenti o ricostruzioni analitiche; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Nel ricorso per cassazione occorre trascrivere o indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti, specificando dove siano stati prodotti o dedotti. In mancanza, la censura può essere dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La Corte di cassazione non riesamina normalmente il merito della controversia né sostituisce la propria valutazione a quella del giudice tributario sulla attendibilità delle prove, salvo vizi giuridici o motivazionali rilevanti.
  • Chi sostiene che un fatto sia stato non contestato deve indicare esattamente l'atto processuale in cui lo ha dedotto e il comportamento della controparte da cui deriverebbe la non contestazione.

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