Sentenza n. 790/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 03402/2025, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva accolto l’impugnazione della dichiarazione di irricevibilità della SCIA per l’apertura di un esercizio di vicinato di commercio di oggetti preziosi
Esito
Favorevole al resistente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società appellante contestava la sentenza del TAR, sostenendo che la società segnalante non disponesse giuridicamente dei locali, in quanto su di essi insisteva un precedente contratto di locazione stipulato nel 2010 e tacitamente rinnovato. Deduceva, con il primo motivo, errore di giudizio in ordine alla disciplina della locazione, erronea valutazione dei presupposti e difetto di motivazione. Con il secondo motivo lamentava la violazione delle norme in materia di scioglimento e liquidazione societaria, sostenendo che lo stato di liquidazione della società segnalante non fosse incompatibile con la persistente efficacia del contratto di locazione da essa invocato, nonché eccesso di potere e falsità dei presupposti. Con il terzo motivo denunciava omessa pronuncia del TAR su censure concernenti la presunta condotta illecita della titolare della società segnalante, che avrebbe determinato la cessazione dell’attività dell’appellante, si sarebbe presentata abusivamente come sua rappresentante presso il SUAP e si sarebbe appropriata del locale e della merce; richiamava anche un procedimento penale conclusosi con una multa per particolare tenuità del fatto. La società appellata sosteneva invece di avere la disponibilità dei locali in forza di un contratto di locazione registrato del 2019 e della disponibilità materiale degli stessi. Il Comune non si costituiva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la decisione sostanziale del TAR, compensando integralmente le spese. Ha ritenuto che, ai fini dell’efficacia della SCIA commerciale, siano necessari la disponibilità giuridica dei locali e la loro regolarità urbanistico-edilizia, ma che l’amministrazione non debba risolvere controversie civilistiche tra privati sulla prevalenza di diversi titoli di godimento. Nel caso concreto la SCIA si fondava su un contratto di locazione registrato, non risultante annullato o altrimenti caducato, ed era inoltre non contestata la disponibilità materiale dei locali da parte della segnalante. In assenza di evidenze chiare e circostanziate idonee a escludere tali disponibilità, il SUAP non poteva dichiarare l’irricevibilità della SCIA basandosi sic et simpliciter sulle contestazioni della precedente conduttrice. Le eventuali controversie sui rapporti locatizi, sull’inadempimento o sulla perdita del godimento dei locali restano azionabili davanti al giudice competente e possono eventualmente produrre effetti successivi sull’attività. Il secondo motivo è stato respinto perché la questione della liquidazione societaria non incideva sui presupposti della SCIA e comunque non superava l’ulteriore elemento, non contestato, della disponibilità materiale dei locali. Il terzo motivo è stato respinto poiché le vicende relative alla cessazione dell’attività precedente e i relativi risvolti penali erano estranei alla successiva SCIA e non risultavano accompagnati da circostanze concrete idonee a infirmare la disponibilità giuridica e materiale dei locali della nuova segnalante. Le eccezioni preliminari dell’appellata sono state assorbite dal rigetto nel merito.
Norme richiamate
artt. 1571 ss. cod. civ.
Le questioni relative alla prevalenza e all’efficacia dei contratti di locazione sui medesimi locali appartengono ai rapporti civilistici tra privati e non devono essere risolte dal SUAP nell’ambito del controllo sulla SCIA.
l. 27 luglio 1978, n. 392
Richiamata dall’appellante in relazione alla disciplina della locazione; non costituisce la base decisiva della pronuncia.
artt. 2484 ss. cod. civ.
Lo stato di liquidazione della società appellante o della società segnalante non è stato ritenuto, di per sé, decisivo ai fini della disponibilità dei locali e dell’efficacia della SCIA.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato con riferimento alla censura di omessa pronuncia, respinta perché le questioni dedotte non incidevano sui presupposti della successiva SCIA.
art. 34 cod. proc. amm.
Richiamato dall’appellante nell’ambito della censura processuale relativa all’omessa pronuncia.
art. 39 cod. proc. amm.
Richiamato dall’appellante nell’ambito della censura processuale relativa all’omessa pronuncia.
art. 19 l. 7 agosto 1990, n. 241
La SCIA produce effetti con successivi poteri inibitori dell’amministrazione; il controllo amministrativo deve concentrarsi sulla sussistenza dei requisiti dell’attività, senza trasformarsi nella definizione di controversie civilistiche tra privati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Ai fini dell’efficacia di una SCIA commerciale relativa a un’attività da esercitare in determinati locali, è necessario che il segnalante disponga giuridicamente dei locali e che questi siano regolari sotto il profilo urbanistico-edilizio.
- La disponibilità giuridica richiesta per una SCIA non impone all’amministrazione di dirimere controversie tra privati sulla prevalenza di diversi contratti o titoli civilistici riferiti ai medesimi locali.
- Quando il segnalante esibisce un contratto di locazione registrato, non risultante annullato o altrimenti caducato, e dispone materialmente dei locali, l’amministrazione non può dichiarare l’irricevibilità o l’inefficacia della SCIA sulla sola base di contestazioni privatistiche provenienti da un terzo, in assenza di evidenze chiare e circostanziate che escludano la disponibilità giuridica o materiale.
- Le controversie relative all’inadempimento dei contratti di locazione, alla perdita del godimento dei locali o alla prevalenza di titoli privatistici devono essere fatte valere dagli interessati nelle competenti sedi, potendo eventualmente produrre effetti successivi sull’attività esercitata sulla base della SCIA.
- Le vicende relative alla liquidazione della società o a precedenti condotte illecite tra privati non incidono automaticamente su una successiva SCIA, se non sono accompagnate da circostanze concrete idonee a infirmare i requisiti di disponibilità giuridica e materiale dei locali.
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