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Sentenza

Sentenza n. 324/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 72/2025 del Tribunale di Chieti, sez. Lavoro, da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, avente ad oggetto assegnazione della carta del docente.

Giustizia amministrativa202600108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 72/2025 del Tribunale di Chieti, sezione lavoro, con la quale le era stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, relativamente agli anni scolastici indicati nella pronuncia. Il Ministero, pur costituitosi, non aveva dato esecuzione al giudicato. Il giudice ha rilevato il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, e ha richiamato l'orientamento secondo cui tale termine è applicabile, con i necessari adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza. È stato inoltre escluso che l'Amministrazione possa giustificare l'inottemperanza richiamando la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, in ragione dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento dall'art. 6, comma 1, lett. e), l. n. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, accreditando le somme riconosciute a titolo di bonus della carta del docente sul conto della carta elettronica, ai fini previsti dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, inclusi gli accessori dovuti secondo quanto stabilito dal giudicato civile. L'esecuzione deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, incaricato di provvedere entro altri 60 giorni. Il TAR ha escluso l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., considerando contenuto l'importo da corrispondere e già prevista la produzione di interessi. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo per gli accertamenti di competenza, in considerazione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, in caso di inerzia, un commissario ad acta e valutando l'applicazione di penalità di mora.

  • art. 74 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    La manifesta fondatezza della domanda ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine di 120 giorni è stato ritenuto applicabile, con i necessari adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza relativo a obblighi di pagamento della pubblica amministrazione.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    Ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva.

    Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, diversamente da quanto previsto per l'esecuzione civile.

  • art. 6, comma 1, lett. e), l. n. 241/1990

    Il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

    L'Amministrazione intimata non può giustificare l'inottemperanza richiamando la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero.

  • art. 1, commi 121 ss., l. n. 107/2015

    Il testo richiama il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e l'accredito in conto carta elettronica ai fini di cui all'articolo 1, comma 121.

    Il giudicato deve essere eseguito mediante accredito delle somme riconosciute sul conto della carta elettronica del docente.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Il testo richiama le penalità di mora.

    La penalità di mora non è stata applicata, ritenendo insufficienti i presupposti in relazione all'importo contenuto da corrispondere e alla produzione di interessi già prevista dal giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una pronuncia che impone alla pubblica amministrazione il pagamento o l'attribuzione di somme, il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 si applica, con i necessari adattamenti, prima dell'attivazione dell'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.
  • Ai fini del giudizio di ottemperanza amministrativa non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva prevista per l'esecuzione civile.
  • L'Amministrazione intimata non può sottrarsi all'esecuzione del giudicato invocando la competenza di un diverso organo centrale appartenente alla medesima struttura ministeriale; essa deve adottare direttamente gli atti di propria competenza o trasmettere tempestivamente gli atti all'organo competente.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può prescrivere le concrete modalità di adempimento, fissare un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione dell'Amministrazione inerte.
  • La penalità di mora può essere esclusa quando, in relazione all'importo dovuto e alle modalità di adempimento, non risultino necessari ulteriori strumenti coercitivi, anche considerando la produzione di interessi già stabilita nel titolo da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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