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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21244/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente dell'INPS aveva impugnato una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un mese, irrogata perché aveva svolto l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione di una società nonostante il previo diniego di autorizzazione ritenuto incompatibile con il rapporto di impiego pubblico. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione, ritenendo tempestivo il procedimento disciplinare perché l'ente aveva acquisito conoscenza dell'illecito solo in un momento successivo, all'esame della documentazione allegata a una nuova richiesta di autorizzazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 55-bis, commi 3 e 4, del regolamento disciplinare INPS, sostenendo che il dies a quo per i termini del procedimento doveva coincidere con la data in cui l'ente aveva già acquisito, tramite visura camerale, la conoscenza della carica effettivamente assunta nonostante il diniego, e non con la successiva trasmissione degli atti all'ufficio disciplinare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale sulla data di conoscenza dell'illecito da parte dell'INPS. Tale doglianza eccedeva i limiti del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., come riformulato, poiché sollecitava una diversa valutazione delle risultanze processuali e non denunciava un errore di interpretazione della norma. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 55-bis, commi 3 e 4, regolamento disciplina INPS

    la parte ricorrente lo invocava per sostenere che i termini per l'avvio e la conclusione del procedimento disciplinare decorressero dalla prima conoscenza dell'illecito; la Corte non entra nel merito dell'interpretazione perché dichiara inammissibile la censura, qualificandola come contestazione di fatto.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare l'omessa o insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie o di sollecitare una nuova ricostruzione del fatto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata come norma modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 2697 c.c.

    non richiamato espressamente come norma applicata, ma il ricorso di legittimità è ricondotto ai limiti della deduzione del vizio e all'onere di specifica allegazione delle censure.

Massime di principio

  • In cassazione, la deduzione di violazione di legge è ammissibile solo se si contesta l'erronea ricognizione della fattispecie astratta da parte del giudice di merito; se invece si critica la ricostruzione del fatto compiuta sulla base delle prove, la censura è di merito e non può essere veicolata come violazione di legge.
  • Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non copre la mera insoddisfazione per la valutazione delle prove né l'omesso esame di singole risultanze processuali, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • Chi deduce in cassazione la violazione di una norma o di un contratto collettivo deve indicare specificamente le disposizioni asseritamente violate e sviluppare argomentazioni idonee a dimostrare il contrasto tra la sentenza impugnata e la disciplina invocata; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La data di conoscenza dell'illecito rilevante ai fini della tempestività del procedimento disciplinare è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale consentito dal vigente art. 360 n. 5 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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