Cassazione Penale, Sentenza n. 7766/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 19/10/2021 della Corte d'Appello di Napoli per plurime censure: 1) presunto indebito mutamento del collegio da parte di un magistrato che si era astenuto; 2) vizio di motivazione e errato calcolo della prescrizione con riguardo al reato di ricettazione indicato al capo 3 (numerose armi, targhe, carte d'identità, nulla osta ecc.), per non aver adeguatamente determinato la data di consumazione delle singole ricezione; 3) erronea catalogazione delle armi e conseguente errata applicazione della normativa (art. 627 citato nel testo); 4) violazione dell'art. 23 legge 110/1975 in ordine alla qualificazione della detenzione di armi; 5) illegittimità della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto: 1) manifestamente infondato il primo motivo relativo al presunto illecito spostamento del processo da parte del magistrato astenuto, perché l'atto di assegnazione ha natura organizzativa e non rientra tra gli atti del procedimento la cui violazione comporta nullità; 2) parzialmente fondato il secondo motivo: la Corte ha rilevato che la Corte d'appello non ha svolto una disamina precisa e specifica di tutti gli elementi probatori circa l'epoca di ricezione dei singoli beni indicati al capo 3 (salvo le parti già dichiarate prescritte o comunque già divenute definitive), e pertanto ha annullato limitatamente alla porzione del capo 3 non dichiarata prescritta, disponendo il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli perché determini in modo chiaro la data di consumazione di ciascuna ricettazione e, di conseguenza, verifichi la prescrizione e ricalcoli il relativo trattamento sanzionatorio. 3) Ha dichiarato inammissibili i motivi diretti a rimettere in discussione reati ormai definiti (capi 1 e 2) e ha altresì stabilito che la ricettazione della carta d'identità n. AA4807752 e del codice fiscale intestato a Pizzi Orlando è ormai definitiva e non possono essere dichiarati prescritti. 4) Ha precisato che, nel calcolo della prescrizione, va tenuta conto della recidiva qualificata quando questa sia stata accertata e produca effetti aggravanti, incidendo sul termine-base e sulla sua proroga in caso di atti interruttivi. In conclusione, ricorso in parte accolto: annullamento con rinvio limitato (solo per alcune ricettazioni del capo 3 e per il relativo trattamento sanzionatorio); ricorso respinto/inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 33 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla nullità per costituzione irregolare del giudice; la Corte ha precisato che l'assegnazione organizzativa dei processi non rientra automaticamente negli atti del procedimento cui si applica la nullità ex art. 33, salvo stravolgimenti strutturali essenziali.
art. 42 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti dell'astensione del giudice: la Corte ha osservato che gli atti di natura ordinamentale/organizzativa posti al di fuori del procedimento non costituiscono atti vietati dall'astensione con efficacia di nullità processuale.
art. 25 Cost.
Riferimento costituzionale invocato dal ricorrente in tema di diritto a un giudice imparziale; la Corte ha ritenuto che non sussisteva un vulnus tale da rilevare sotto il profilo costituzionale per la vicenda dell'assegnazione del collegio.
art. 627 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella doglianza sulla catalogazione delle armi e sulla motivazione della sentenza di merito; la Corte ha ritenuto che la questione di catalogazione delle armi potrà essere valutata nel nuovo giudizio di rinvio solo con riferimento alle ricettazioni del capo 3 non definitive.
artt. 157 e 158 cod. pen.
Citati in tema di determinazione del termine di prescrizione e del dies a quo; la Corte ha ricordato che il regime di calcolo della prescrizione dipende dall'epoca di consumazione accertata e che la disciplina può variare a seconda che si applichi il regime anteriore o posteriore alla legge n. 251/2005.
art. 161 cod. pen.
Richiamato relativamente agli effetti degli atti interruttivi sulla durata della prescrizione; la Corte ha richiamato l'incidenza della recidiva anche sull'entità della proroga del termine in presenza di atti interruttivi.
legge 5 dicembre 2005, n. 251
Segnalata come discrimine normativo: se i fatti siano da considerare anteriori all'entrata in vigore della legge, il regime di prescrizione applicabile potrebbe essere quello antecedente alla riforma; la Corte ha imposto di valutare tale questione nel rinvio.
legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 1 e 2
Richiamata in relazione alle norme su materiale esplosivo e congegni micidiali; la Corte ha confermato che, per il capo 4, si è giunti all'assoluzione (fatto non sussiste) in sede di appello rescissorio.
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 23
Invocata dalla difesa per sostenere la specialità della fattispecie in materia di armi; la Corte ha detto che la questione sulla catalogazione delle armi potrà essere valutata nel nuovo giudizio limitatamente alle ricettazioni non definitive.
Massime di principio
- La dichiarazione di astensione di un giudice impedisce atti del procedimento, ma gli atti di natura organizzativa o di assegnazione interna non sono automaticamente nulli a meno che non si configuri uno stravolgimento degli ordinamenti essenziali: contestarli richiede dimostrare un effettivo pregiudizio alla posizione processuale.
- Quando la prescrizione è dedotta, il giudice di merito deve motivare specificamente la data di consumazione del reato (dies a quo) per ciascun episodio contestato; l'assenza di una valutazione puntuale può determinare l'annullamento limitato e il rinvio per una nuova determinazione.
- La recidiva qualificata, se accertata e produttiva di effetti aggravanti, incide sul calcolo del termine di prescrizione (termine-base e sua proroga) e deve essere considerata dal giudice nel computo, salvo che il regime normativo applicabile sia quello antecedente a riforme che abbiano mutato i termini.
- Questioni già divenute definitive per giudicato (res iudicata) o non tempestivamente impugnate non possono essere rimesse in discussione in sede di cassazione: il sindacato è limitato alle parti specificamente devolute e non a ricostruzioni globali del fatto.
- In caso di annullamento parziale da parte della Cassazione (circostanziato nel thema decidendum), il giudice di rinvio deve attenersi strettamente ai limiti stabiliti e pronunciarsi con motivazione esaustiva sulle questioni indicate (es. datazione dei fatti e prescrizione).
- La qualificazione giuridica delle cose (es. catalogazione delle armi) rileva ai fini della sussistenza del reato e del quadro sanzionatorio; tuttavia, può essere riesaminata solo entro i limiti della devoluzione decisa dalla Corte di legittimità.
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