Sentenza n. 220/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento: - del provvedimento del 13.09.2023 dell’Istituto Scolastico, in persona del d. s.; - di tutti gli atti presupposti e consequenziali, comunque connessi; nonché per il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno, secondo il rapporto uno/uno, per tutta la durata dell’orario scolastico e per l’intero ciclo di scuola secondaria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento scolastico del 13 settembre 2023 relativo all'assegnazione delle ore di sostegno al minore per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il genitore ha impugnato il provvedimento dell'istituto scolastico e gli atti connessi, chiedendo l'annullamento dell'atto e il riconoscimento del diritto del minore a essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno a uno, per tutta la durata dell'orario scolastico e per l'intero ciclo della scuola secondaria. Nella fase cautelare, il TAR aveva rilevato l'assenza del provvedimento impugnato e aveva ordinato al Ministero di depositarlo, acquisizione poi avvenuta. La domanda cautelare era stata respinta perché la parte ricorrente non aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare l'insufficienza delle ore di sostegno assegnate. In sede di merito, il Collegio ha rilevato che il ricorso riguardava l'anno scolastico 2023/2024, ormai concluso, e ha prospettato alle parti la possibile improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Essendo ormai decorso l'anno scolastico cui si riferiva il provvedimento impugnato, la pronuncia non avrebbe potuto procurare alla parte ricorrente alcuna utilità concreta, né utilità meramente morale o strumentale. Il giudice ha inoltre rilevato di non poter pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, escludendo così la possibilità di riconoscere in via generale il diritto al sostegno per l'intero ciclo della scuola secondaria. Le spese della fase di merito sono state compensate, così come erano state compensate quelle della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 34 c.p.a.
Il giudice amministrativo non può pronunciare su poteri amministrativi non ancora esercitati; tale limite impedisce una pronuncia generale riferita all'intero ciclo scolastico futuro.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi allo stato di salute.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Il ricorso avverso un provvedimento scolastico riferito a un anno scolastico ormai concluso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la decisione non può più attribuire al ricorrente alcuna utilità concreta, morale o strumentale.
- Il giudice amministrativo non può riconoscere in via generale una pretesa riferita a periodi futuri quando ciò comporterebbe una pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati.
- L'onere di dimostrare, anche mediante idonea documentazione, l'insufficienza delle ore di sostegno assegnate grava sulla parte che deduce la lesione del diritto all'inclusione scolastica, almeno ai fini della tutela cautelare.
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