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Sentenza

Sentenza n. 4576/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - delle sentenze n. 1437/2025, n. 1533/2025 e n. 1599/2025, emesse dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202601520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che avevano liquidato e distratto in favore del difensore antistatario le spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, quale difensore antistatario, ha chiesto l’ottemperanza delle sentenze n. 1437/2025, n. 1533/2025 e n. 1599/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro. Le sentenze, passate in giudicato e notificate all’Amministrazione, avevano condannato il Ministero a mettere a disposizione dei docenti la carta docente e a rimborsare le spese di lite, distratte in favore del ricorrente. A fronte della persistente mancata corresponsione dei compensi a lui spettanti, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica dei titoli esecutivi, il ricorrente ha domandato il pagamento delle somme liquidate e la nomina di un Commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento. L’Amministrazione scolastica si è costituita chiedendo il rigetto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che le tre sentenze erano passate in giudicato, erano state notificate in copia conforme all’Amministrazione e che, al momento della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per procedere all’esecuzione giudiziale. L’Amministrazione non ha provato l’integrale adempimento. Le è stato quindi ordinato di pagare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza € 591,67 per la sentenza n. 1437/2025, € 400,17 per la n. 1533/2025 ed € 1.824,00 per la n. 1599/2025, per complessivi € 2.815,83, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione di ciascuna sentenza civile fino al saldo. Per l’eventuale persistente inottemperanza è stato nominato Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e tenuto a eseguire l’incarico entro i successivi 60 giorni; al Commissario non spetta compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    I provvedimenti giurisdizionali di cui si chiede l’esecuzione – ovvero le sentenze n. 1437/2025, n. 1533/2025 e n. 1599/2025, emesse dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro – risultano essere passati in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dal Cancelliere del Tribunale di Milano con riferimento a ciascuna sentenza (cfr. all. 25, 26 e 27 al ricorso).

    Il TAR ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato delle sentenze sulla base delle attestazioni della cancelleria relative al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le suddette sentenze, in copia conforme, sono state poi notificate all’Amministrazione resistente (all. 4-24 al ricorso) e alla data di proposizione del ricorso oggetto di scrutinio era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.

    Prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    Le suddette sentenze, in copia conforme, sono state poi notificate all’Amministrazione resistente (all. 4-24 al ricorso) e alla data di proposizione del ricorso oggetto di scrutinio era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo costituito da una sentenza deve essere munito dell’attestazione di conformità.

Massime di principio

  • L’ottemperanza può essere accolta quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’Amministrazione in copia conforme, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e l’Amministrazione non prova l’integrale adempimento.
  • La distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario attribuisce a quest’ultimo il diritto di ottenere dall’Amministrazione soccombente il pagamento delle somme liquidate; il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine e nominare un Commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.
  • Il Commissario ad acta nominato per dare esecuzione a un obbligo di pagamento della pubblica amministrazione può essere attivato dal creditore, dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, e ricevere un termine ulteriore per completare gli atti necessari all’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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