Cassazione Penale, Ordinanza n. 16557/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando indirettamente la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di merito per due episodi di diffamazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in ragione della manifesta infondatezza del motivo proposto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza di appello confermativa, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: l'intervenuta prescrizione dei reati di diffamazione prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché i fatti erano stati commessi il 7 settembre e il 18 ottobre 2016, la sentenza di appello era del 26 giugno 2024 e, tenuta conto la recidiva contestata e applicata, il termine massimo di prescrizione era pari ad anni 10, sicché al momento della decisione non era ancora decorso.
Norme richiamate
art. 157 c.p.
La prescrizione non era maturata perché, in presenza della recidiva contestata e applicata, il termine massimo risultava pari ad anni 10 e non era ancora decorso alla data della sentenza di appello.
art. 99 c.p.
La recidiva contestata e applicata è stata considerata ai fini del calcolo del termine massimo di prescrizione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini della verifica della prescrizione, occorre computare il termine massimo tenendo conto delle eventuali circostanze che incidono sul relativo regime, quale la recidiva contestata e applicata quando rilevante.
- Il motivo di ricorso che deduce la prescrizione è manifestamente infondato se, alla data della decisione impugnata, il termine massimo di estinzione del reato non è ancora decorso in base al computo corretto.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.
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