Cassazione Penale, Sentenza n. 6381/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione promossa dal Procuratore generale avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il non luogo a procedere per i reati di danneggiamento e appropriazione indebita (per difetto di querela nella decisione di merito). Il ricorrente deduceva violazione di legge perché la Corte avrebbe escluso l'aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, n. 7 c.p. (condotta commessa su cose esposte alla pubblica fede) non sulla base di elementi oggettivi relativi alla collocazione dei beni, ma sulla relazione soggettiva tra i beni e la detentrice qualificata (la ricorrente contestava dunque la valutazione della sussistenza dell'aggravante)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il dato decisivo, non contestato dal Pubblico ministero nell'appello, fosse di fatto l'assenza dell'elemento oggettivo richiesto per il reato di danneggiamento: i beni erano conservati all'interno di un immobile condotto in locazione e custodito con formule che inibivano l'accesso indiscriminato del pubblico, pertanto non erano "esposti alla pubblica fede". Tale circostanza rendeva in radice insussistente il reato (ai sensi dell'art. 635, comma secondo, n. 1 c.p. nella formulazione attuale) e rendeva irrilevanti le ulteriori argomentazioni sulla relazione soggettiva; inoltre la Corte ha rilevato che il PM non aveva introdotto in sede di appello elementi fattuali diversi rispetto al giudizio di merito. Per questi motivi il ricorso è stato respinto per inammissibilità
Norme richiamate
art. 61, primo comma, n. 7 c.p.
Riferita come aggravante applicabile solo se la condotta è commessa su cose esposte alla pubblica fede; la Corte ha valutato che l'aggravante non potesse essere operativa ove i beni non fossero oggettivamente esposti al pubblico
art. 625 c.p. (richiamato nel motivo)
Citato nel testo della sentenza di merito in relazione alla fattispecie contestata; la questione decisiva resta però l'elemento oggettivo della collocazione dei beni
art. 635, secondo comma, n. 1 c.p.
Norma sul reato di danneggiamento; la Corte ha ritenuto che, nella sua attuale conformazione normativa, la mancanza dell'elemento oggettivo (beni non esposti alla pubblica fede) comporti l'insussistenza del reato
D.L.vo n. 7 del 15 gennaio 2016
Riferito per osservare che la riforma ha modificato l'assetto della querela per il reato considerato (la querela non era più requisito necessario), ma ciò non incide sul rilievo decisivo dell'insussistenza oggettiva del reato
Massime di principio
- In caso di contestazione dell'aggravante "per cose esposte alla pubblica fede", il giudizio deve partire dall'accertamento oggettivo della collocazione e della accessibilità dei beni: se i beni sono conservati in luogo privato non accessibile al pubblico l'aggravante non trova applicazione
- Il ricorso in cassazione non può fondarsi su nuovi elementi fattuali non precedentemente posti alla cognizione del giudice di merito: fatti decisivi non contestati in appello non possono essere introdotti successivamente
- Quando un fatto materiale decisivo rende oggettivamente insussistente il reato, le questioni relative a qualificazioni soggettive o aggravanti diventano irrilevanti
- Le modifiche legislative (es. D.L.vo n. 7/2016) che incidono sui presupposti procedurali del reato (es. querela) devono essere considerate, ma non assolvono dalla necessità di valutare gli elementi oggettivi della fattispecie
- In impugnazione il Pubblico ministero deve espressamente contestare i rilievi fattuali fondamentali: la mancata contestazione può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione
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