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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27843/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Una banca impugnava l’ordinanza del Tribunale che, in sede di reclamo avverso il decreto di omologa del piano del consumatore presentato in una procedura di sovraindebitamento, aveva confermato l’omologazione del piano. La banca deduceva sette censure: violazione delle norme della legge n. 3 del 2012 e dell’art. 2697 c.c. sulla meritevolezza e sull’onere della prova; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; nullità per motivazione apparente o mancante; omesso esame di fatti decisivi; violazione delle norme sulla falcidia dei privilegiati e sulla par condicio creditorum. In concreto, contestava che il debitore avesse assunto obbligazioni e ulteriori finanziamenti in modo non meritevole, mentre il Tribunale aveva ritenuto legittimo il suo affidamento sul rinnovo degli incarichi dirigenziali e aveva posto a carico della banca la prova della non meritevolezza. La banca contestava inoltre il trattamento riservato al proprio credito ipotecario, sostenendo che la parte degradata a chirografo dovesse concorrere nel riparto come credito chirografario e non essere esclusa del tutto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi relativi alla meritevolezza del consumatore e al trattamento del credito privilegiato degradato. Ha affermato che, nel testo applicabile ratione temporis dell’art. 12-bis l. n. 3/2012, l’onere di provare i presupposti di accesso al piano del consumatore gravava sull’istante, il quale doveva dimostrare di aver assunto le obbligazioni con ragionevole prospettiva di adempimento e di non aver colposamente determinato il sovraindebitamento. Ha inoltre rilevato un vizio di motivazione apparente e contraddittoria nella decisione del Tribunale. Quanto al credito privilegiato, ha ribadito che, quando il piano prevede una soddisfazione non integrale dei crediti assistiti da prelazione, la parte incapiente rispetto al valore del bene deve essere trattata come credito chirografario nella stessa percentuale prevista per questi ultimi, non potendo essere esclusa integralmente dal concorso. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. L’ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 27 gennaio 2012, n. 3

    "È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile..."

    La norma consente la falcidia dei crediti privilegiati solo se viene garantito ai creditori prelatizi un soddisfacimento non inferiore a quello ricavabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato del bene gravato.

  • art. 12-bis l. 27 gennaio 2012, n. 3

    terzo comma, nel testo applicabile ratione temporis

    Nel regime previgente alla riforma del 2020, l’omologazione del piano del consumatore richiedeva la verifica della meritevolezza del debitore e cioè l’esclusione che egli avesse assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di adempimento o avesse colposamente determinato il sovraindebitamento.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i presupposti del piano del consumatore grava sul debitore istante, non sul creditore oppositore o reclamante.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la Corte valorizza il difetto di corretta valutazione dell’istruttoria da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la Corte censura la motivazione della decisione come apparente e contraddittoria.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione del provvedimento impugnato è stata ritenuta al di sotto del minimo costituzionale perché solo apparente e internamente contraddittoria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per dedurre la violazione di legge accolta dalla Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare la nullità del provvedimento per difetto di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro processuale usato per lamentare l’omesso esame di fatti decisivi; tali censure restano assorbite dall’accoglimento dei motivi principali.

  • art. 2741 c.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina della falcidia e del riparto tra creditori, ma la Corte chiarisce che la parte del credito degradata non può essere esclusa dal concorso se il piano prevede soddisfacimento dei chirografari.

  • art. 2808 c.c.

    Richiamato con riferimento al credito ipotecario e al trattamento della garanzia reale.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato nel settimo motivo, ma non assume autonoma decisività nella ratio decidendi.

  • art. 54 l. fall.

    Richiamato nel settimo motivo per analogia con la disciplina concorsuale, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sull’equiparazione al concordato preventivo.

  • art. 160, comma 2, l. fall.

    La disciplina del sovraindebitamento viene letta in similitudine con il concordato preventivo, estendendo i principi elaborati in materia di soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati.

  • Cass. 9 maggio 2014, n. 10112

    Richiamata per affermare che la soddisfazione non integrale del privilegiato comprende anche il pagamento dilazionato e che ciò comporta il diritto di voto sulla perdita economica da ritardo.

  • Cass. 3 luglio 2019, n. 17834

    Richiamata per ribadire che, nelle procedure da sovraindebitamento, la soddisfazione dilazionata dei privilegiati equivale a soddisfazione non integrale e impone l’equiparazione ai chirografari per la parte non coperta.

  • Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053

    Richiamata sul tema del vizio di motivazione apparente, quale parametro del controllo di legittimità.

Massime di principio

  • Nel regime previgente della legge n. 3 del 2012, l’omologazione del piano del consumatore presuppone che sia il debitore a dimostrare la propria meritevolezza, provando di aver contratto le obbligazioni con ragionevole prospettiva di adempimento e di non avere colposamente determinato il sovraindebitamento.
  • È errato addossare al creditore l’onere di provare la non meritevolezza del consumatore, poiché la disciplina del piano del consumatore deroga alla regola generale dell’adempimento e richiede una prova positiva dei presupposti in capo al richiedente.
  • La motivazione è solo apparente quando il giudice si limita ad affermazioni apodittiche o contraddittorie, senza spiegare in modo coerente le ragioni della valutazione dei fatti decisivi.
  • Quando il piano del consumatore prevede la soddisfazione non integrale di un credito assistito da privilegio, pegno o ipoteca, la parte incapiente rispetto al valore del bene va trattata come credito chirografario e deve concorrere nella medesima percentuale prevista per gli altri chirografari, se il piano contempla una loro soddisfazione.
  • Nel giudizio sulla falcidia dei crediti privilegiati occorre distinguere tra valore di realizzo della garanzia e residuo del credito: il primo è soddisfatto nei limiti della capienza, il secondo resta credito concorrente per la parte degradata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSovraindebitamento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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