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Sentenza

Sentenza del 12/05/2017 n. 11876 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva escluso la possibilità di qualificare come cessione d'azienda la cessione contestuale, da parte dei soci titolari dell'intero capitale della M. s.r.l., della totalità delle quote sociali a F. s.r.l. L'Amministrazione sosteneva che, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, l'operazione dovesse essere valutata unitariamente in base alla sua causa reale e agli effetti economici e giuridici prodotti, con conseguente applicazione proporzionale delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Contestava inoltre l'insufficiente motivazione della CTR, che aveva escluso la natura elusiva dell'operazione valorizzando la libertà delle scelte imprenditoriali e il fatto che le quote fossero state iscritte in bilancio senza ulteriori movimentazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondati e connessi i due motivi. Ha chiarito che l'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 non richiede la prova di un intento elusivo né riguarda necessariamente la simulazione, ma impone di considerare la natura intrinseca e gli effetti giuridici reali dell'atto o del collegamento negoziale. Anche una cessione totalitaria di quote può quindi essere riqualificata come cessione d'azienda quando, per modalità, tempi e collegamento tra gli atti, realizzi oggettivamente il trasferimento dell'azienda. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR Lombardia, che dovrà accertare in concreto se l'operazione costituisse una cessione unitaria d'azienda e decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 20

    L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

    La norma impone di determinare l'imposta di registro considerando la causa reale, la natura intrinseca e gli effetti giuridici oggettivamente prodotti dall'atto o dal collegamento di più atti, prevalendo la sostanza economico-giuridica sulla forma e sul titolo utilizzato dalle parti. Non è necessaria la prova di un intento elusivo.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 1

    L'imposta di registro, pur riferendosi formalmente agli atti soggetti a registrazione, si collega sostanzialmente agli effetti giuridici ed economici del negozio registrato.

  • Legge n. 212/2000, art. 10-bis

    Disciplina l'abuso del diritto, ma la Corte precisa che tale disposizione non era applicabile temporalmente al caso e che la riqualificazione ex art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 non presuppone necessariamente l'accertamento di abuso o elusione.

  • Codice civile, art. 1322

    Riconosce l'autonomia contrattuale, ma tale autonomia non impedisce all'Amministrazione finanziaria di qualificare fiscalmente l'operazione in base alla sua causa concreta e agli effetti complessivi realmente perseguiti.

  • Codice civile, art. 1362, comma 2

    Consente di valutare, nell'interpretazione del contratto, anche il comportamento complessivo delle parti e circostanze ulteriori rispetto al tenore letterale delle clausole; tali elementi possono rilevare per individuare la causa reale dell'operazione ai fini fiscali.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, la forma contrattuale scelta dalle parti non è decisiva: occorre valutare gli effetti giuridici complessivi e la causa concreta dell'operazione.
  • Una cessione totalitaria o contestuale delle quote di una società può essere riqualificata come cessione d'azienda se, in concreto, realizza il trasferimento del controllo e del godimento del compendio aziendale.
  • La riqualificazione prevista dall'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 non richiede necessariamente la prova che le parti abbiano perseguito un vantaggio fiscale o agito con intento elusivo.
  • Il collegamento temporale e funzionale tra più atti può comportare una valutazione unitaria, anche quando ogni contratto conservi formalmente una propria autonomia.
  • La libertà dell'imprenditore di scegliere una determinata struttura negoziale non esclude il potere dell'Amministrazione di applicare il trattamento fiscale corrispondente al risultato sostanziale effettivamente realizzato.
  • La sussistenza della cessione d'azienda non è automatica: deve essere accertata dal giudice di merito esaminando concretamente struttura, tempi, soggetti coinvolti, beni e diritti trasferiti e collegamento tra gli atti.

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